ASNOR sanzionata per ‘Albo Nazionale Orientatori’

ASNOR albo nazionale orientatori
AGCM

Nel 2011 ASNOR Associazione Nazionale Orientatori è stata sanzionata da AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per ‘pratica commerciale scorretta’ con riferimento all’uso del termine ‘Albo Nazionale Orientatori’.

Il provvedimento è degno di nota perché stabilisce che nessun elenco di iscritti ad associazioni private che raccolgono operatori di professioni non riconosciute per legge può chiamarsi ‘albo’.

Il provvedimento in sintesi

Il provvedimento è così descritto in sintesi a p. 346 della relazione annuale 2012 di AGCM.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIENTATORI-CORSI DI FORMAZIONE

All’ASNOR-Associazione Nazionale Orientatori è stata contestata la
diffusione, attraverso internet, di messaggi promozionali dei propri corsi di formazione per “orientatore professionale”, a conclusione dei quali veniva proposta l’iscrizione ad un elenco tenuto dal professionista chiamato “Albo Nazionale”. L’Autorità ha ritenuto che l’utilizzo dell’indicazione “Albo Nazionale”, sebbene affiancata dalla precisazione di “natura privata”, fosse idonea a lasciare erroneamente intendere ai destinatari che esiste un apposito albo di categoria, al quale si potevano iscrivere coloro che frequentavano i corsi promossi, mentre, in realtà, trattandosi di una professione non regolamentata, non esiste alcun albo professionale.

Inoltre, l’Autorità ha ritenuto che i soggetti registrati al presunto “Albo Nazionale” avrebbero potuto sentirsi legittimati a pubblicizzare tale iscrizione al fine di promuovere la propria professionalità, potendo a loro volta ingenerare erronee convinzioni anche nei riguardi di soggetti terzi che si avvalessero di tali competenze.

La condotta contestata ad ASNOR è stata considerata contraria agli articoli 20 e 21, comma 1, lett. b), del Codice del consumo ed è stata irrogata una sanzione pecuniaria pari al minimo edittale.

Il provvedimento per intero

Il provvedimento, reperibile sul sito dell’Autorità, è riportato qui di seguito.

Sulle caratteristiche e attività delle associazioni che raccolgono operatori di professioni non riconosciute per legge leggi il mio articolo Associazioni di operatori di orientamento. C’è da fidarsi?

Ecco il provvedimento:

PS6135 – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIENTATORI-CORSI DI FORMAZIONE

Provvedimento n. 22917

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;

I.   LA PARTE

Associazione Nazionale Orientatori (di seguito, anche Asnor), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L’Asnor è una associazione non a scopo di lucro che promuove corsi per “orientatore professionale”, ossia soggetti che svolgono attività di consulenza finalizzata all’individuazione di percorsi formativi e/o di lavoro. Dal bilancio al 31 dicembre 2010 risulta che Asnor ha realizzato entrate pari a 30.000 euro, con una perdita di circa 8.000 euro.

II.   LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il comportamento oggetto di valutazione consiste nella diffusione, da parte di Asnor, sul sito internet www.portale.asnor.it (al quale si accede anche digitando www.asnor.it) di un messaggio pubblicitario volto a promuovere i propri corsi di orientatore professionale. Il messaggio lascia erroneamente intendere, attraverso l’utilizzo del termine “Albo Nazionale”, che esiste un apposito albo di categoria, al quale si possono iscrivere coloro che frequentano i corsi promossi, mentre, in realtà, trattandosi di una professione non regolamentata, non esiste alcun albo professionale nazionale.

III.   LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1)   L’iter del procedimento

3. A seguito della segnalazione di un consumatore pervenuta in data 8 giugno 2010, attraverso la Direzione Contact Center di questa Autorità, in data 2 marzo 2011 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento, di rimuovere i profili di possibile scorrettezza presenti nel sito internet in questione, eliminando il termine “Albo”, eventualmente sostituendolo con un termine meno ambiguo e non idoneo ad indurre in errore il consumatore medio.
4. Asnor, in risposta all’invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza nei termini sopra indicati, con comunicazione pervenuta in data 22 marzo, integrata il 1° aprile 2011, ha informato di avere provveduto a modificare la sola pagina web accessibile dal link “Albo Nazionale”, aggiungendo all’indicazione “Albo nazionale orientatori”, la specificazione “di natura privata”.
5. Poichè il professionista non ha modificato il proprio sito internet secondo le indicazioni contenute nella lettera di moral suasion, in data 31 maggio 2011 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS6135, per presunta violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo.
6. In data 15 giugno 2011 il professionista ha presentato una memoria difensiva.
7. In data 29 agosto 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

8. Asnor offre corsi per orientatore nelle seguenti aree: orientatore esistenziale, didattico, professionale, interculturale, civico-istituzionale, sportivo, di promozione alla salute. A tali corsi possono partecipare persone interessate ad approfondire la tematica dell’orientamento professionale, docenti delle scuole di I e II grado, ecc.; inoltre, in data 28 settembre 2010, Asnor ha stipulato una Convenzione Quadro con l’Università Telematica “Pegaso” (riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) a seguito della quale riconosce i titoli dalla stessa rilasciati.
9. Da rilevazioni del sito internet www.portale.asnor.it effettuate d’ufficio in data 9 febbraio 2011 e 16 maggio 2011 risulta che nella home page è presente una sezione dedicata all’“Albo Nazionale” che contiene diversi link per accedere a tutte le informazioni in merito a tale albo. In particolare, dal link “Albo Nazionale” si accede alla pagina web che riporta, tra l’altro: “L’articolo 3 dello Statuto associativo istituisce formalmente l’Albo Nazionale Orientatori, di natura privata, assegnando a tale strumento operativo importanti e precise finalità … può richiederne l’ammissione l’utente che abbia conseguito uno dei seguenti titoli accademici presso l’Università Pegaso …. Per coloro che hanno frequentato il Master di I livello o uno dei corsi di Alta Formazione PEGASO, l’iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori è di euro 60,00 invece di euro 120,00”.
10. Inoltre, dal link successivo “Date esami d’idoneità” si è collegati alla pagina web in cui si legge: “Al fine di certificare le competenze acquisite durante il percorso didattico promosso dall’Associazione Nazionale Orientatori, sono fissate le seguenti date d’esame: […] Il superamento della prova vale l’automatica ammissione all’Albo Nazionale Orientatori”. Dal link “Elenco Iscritti” si viene indirizzati alla pagina che contiene l’elenco nominativo degli iscritti all’albo; nella pagina web “Cerimonia Nazionale Ufficiale” viene descritta la cerimonia avvenuta lo scorso 25 febbraio per la “consegna dei primi certificati di iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori”. In tale pagina, peraltro, dopo una descrizione delle attività di formazione svolte dal professionista, è riportato: “Il secondo binario su cui l’Associazione intende muoversi è quello relativo alla gestione dell’Albo Nazionale Orientatori, vera fucina per le attività appena descritte (saranno gli iscritti, infatti, ad operare nei centri individuati) […]”.
11. Dalla documentazione fornita dalla Parte risulta che l’“albo” promosso sul sito internet consiste in un “registro perpetuo” tenuto presso la segreteria di Asnor, nel quale sono indicati, per ogni iscritto, i dati anagrafici, l’anno in cui ha seguito il corso formativo, il numero di attestato, ecc.. Gli iscritti ai corsi sono stati circa 1.300 in tutta Italia, mentre coloro che attualmente hanno richiesto l’iscrizione al registro sono oltre 300.
12. Secondo quanto comunicato dal professionista, l’istituzione del registro in esame risale al 18 maggio 2010.

3)   Le argomentazioni difensive del Professionista

13. Nella propria memoria difensiva Asnor ha rappresentato di essere un’associazione senza scopo di lucro, di non svolgere attività commerciale e di offrire servizi culturali e formativi relativi alla consulenza orientativa. Perciò, tramite il proprio sito internet non cerca solo di “vendere” le iscrizioni per la frequenza ai corsi, ma cerca di realizzare gli obiettivi statutari (ricerca, pubblicazioni periodiche, informazioni).
14. Ad avviso della Parte non ci sono stati “casi di confusione o errori causati da traviati convincimenti”, in quanto all’“albo” sono iscritti solo soggetti già occupati o che aspirano ad essere occupati come docenti, operatori di URP e impiegati di centri formazione. Per tale motivo, secondo la Parte “nessuno si è iscritto credendo di potersi fregiare, solo per questo, del titolo di Orientatore professionale”.
15. Il professionista, inoltre, ha sostenuto che la promozione dell’iscrizione all’albo è parte di una più ampia attività volta a diffondere la cultura dell’orientamento e ad organizzare un percorso informativo e formativo per chi voglia approfondire l’argomento. Ciò in quanto non esiste un ordine professionale degli orientatori, perché la qualifica professionale di “Orientatore” non è ancora riconosciuta in Italia e, pertanto, il riconoscimento ufficiale di tale professione sarebbe proprio l’obiettivo principale dell’Associazione.
16. Asnor ha, infine, precisato che, pur non essendo annotata nell’elenco delle associazioni di categoria tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D.M. 28 aprile 2008, per le libere associazioni vi è, tuttavia, la possibilità di istituire albi di natura puramente privata, ad accesso libero. Per la suindicata ragione, essa ha provveduto a modificare il sito affinché la dicitura “Albo”, sia tale da non indurre in errore i consumatori, mediante l’aggiunta della dicitura “di natura privata” nella specifica area dedicata alle informazioni.

IV.   PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso internet, in data 13 settembre 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo
18. .Con parere pervenuto in data 6 ottobre 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: l’espressione “Albo nazionale” fornisce informazioni non corrette circa le reali caratteristiche dei servizi offerti dal professionista, ritenendosi ingannevole, in quanto crea un errato convincimento circa i requisiti di accesso alla professione oggetto di promozione.

V.   VALUTAZIONI CONCLUSIVE

19. La pratica commerciale oggetto di valutazione riguarda la diffusione di un messaggio pubblicitario volto a promuovere l’iscrizione ai corsi di formazione di orientatore offerti da Asnor a conclusione dei quali viene proposta l’iscrizione in un elenco tenuto dal professionista chiamato “Albo nazionale”.
20. Al riguardo, la normativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE) prevede l’esistenza degli ordini, collegi o albi solo per le professioni regolamentate. Riguardo alle professioni regolamentate, per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi, e per le professioni non regolamentate, la medesima normativa individua le rispettive associazioni di categoria presenti su tutto il territorio nazionale, quali enti rappresentativi di determinate attività professionali prevedendone, con il Decreto 28 aprile 2008 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche europee, l’annotazione in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
21. Ne consegue, pertanto, che per la professione degli Orientatori non esiste alcun Albo di categoria proprio perché si tratta di professione non regolamentata, come peraltro riconosciuto dalla stessa Asnor. Si deve, in ogni caso rilevare che la precisazione, introdotta nella pagina del sito che si tratta di un “Albo Nazionale” di “natura privata”, non appare sufficiente a eliminare l’effetto confusorio per il consumatore se si considera che tutte le pagine del sito riportano il riferimento all’Albo Nazionale Orientatori, enfatizzandone le opportunità, anche lavorative, per gli iscritti.
22. La possibile erronea convinzione ingenerata nei destinatari dei messaggi dall’espressione “Albo Nazionale” ad oggi rinvenibile nel sito internet del professionista è, peraltro, rafforzata dalla proposta dello sconto particolare: “Per coloro che hanno frequentato il Master di I livello o uno dei corsi di Alta Formazione Pegaso , l’iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori è di € 60,00, invece di € 120,00”. Attraverso l’allettante offerta, infatti, l’effetto confusorio potrebbe tradursi in primo luogo nell’invogliare maggiormente i potenziali soggetti interessati a iscriversi e a frequentare i corsi di ‘Orientatore’ professionale. In secondo luogo, i diretti interessati potrebbero sentirsi legittimati a pubblicizzare a loro volta la propria iscrizione al presunto “Albo Nazionale” per promuovere le proprie capacità professionali, potendo ingenerare erronee convinzioni anche nei soggetti che si avvalgono di tali competenze, circa l’asserito riconoscimento ufficiale o pubblico accreditamento della professione di “Orientatore”.
23. La pratica commerciale oggetto di valutazione è anche contraria al canone di diligenza professionale che ci si deve attendere da un professionista, con riferimento alla natura dell’attività svolta ed alle modalità di diffusione del messaggio (internet). L’uso dell’ordinaria diligenza impone, infatti, al professionista l’onere di garantire, tanto più nelle proprie comunicazioni commerciali destinate al vasto pubblico, la completezza e chiarezza delle informazioni relative ad una qualifica professionale, quale quella dell’Orientatore, per la quale non esiste alcun ordine professionale regolamentato, né tanto meno la previsione di un apposito “Albo nazionale”.
24. Alla luce delle precedenti considerazioni deve, pertanto, ritenersi che il comportamento adottato dall’Associazione Asnor integri una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, nel suo complesso, ad indurre i consumatori in errore su alcune delle caratteristiche principali dell’attività pubblicizzata.

VI.   QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
27. Considerati tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei confronti dell’Associazione Nazionale Orientatori nella misura del minimo edittale.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, con l’uso sul sito internet dell’espressione “Albo Nazionale”, inesistente per la figura professionale di orientatore, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati dal professionista;

DELIBERA

a)  che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall’Associazione Nazionale Orientatori, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b)  di irrogare all’Associazione Nazionale Orientatori una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

c)    che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge

n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell’illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

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