Associazioni di Orientatori. C’è da fidarsi?

 

Negli anni, in Italia, sono nate varie associazioni di operatori di orientamento. Io ne conosco almeno 4. Questo articolo ti spiega a cosa servono le associazioni di orientatori e cosa tener presente se ti vuoi iscrivere a qualcuna di esse. (NOTA 1).

Conosco il mondo delle associazioni di orientatori perché lavoro in questo settore da tanti anni (prima come operatore e poi come formatore specializzato nella formazione di operatori di orientamento) e io stesso ho contribuito a fondarne una nel 2001 e ne sono stato presidente per 5 anni.

In questo articolo parlerò di orientatori, anche se il termine che preferisco è operatori di orientamento. Questo perché gli operatori che erogano orientamento possono darsi nomi diversi, ad esempio coloro che lavorano nelle agenzie per il lavoro e nelle agenzie formative si chiamano addetti alle politiche attive del lavoro, quelli che lavorano come liberi professionisti e sono pagati direttamente dagli utenti finali si chiamano consulenti di carriera, job coach, career counselor o consulenti di orientamento, quelli che lavorano nelle cooperative sociali hanno spesso il titolo di educatori, etc. Chiamare queste diverse figure orientatori è una semplificazione che personalmente non condivido, ma questo al momento è il termine più diffuso.

Table of Contents

L’orientatore è una professione non riconosciuta

Una prima cosa da dire che l’orientatore (e più in generale le professioni dell’orientamento che ho citato prima) sono professioni non riconosciute, cioè professioni che la legge non regolamenta.

In Italia la legge regolamenta solo alcune alcune professioni (ad esempio medico, psicologo, architetto, odontoiatra, promotore finanziario, revisore contabile, etc. NOTA 2).

Per poter svolgere una professione regolamentata è indispensabile ottenere una abilitazione e iscriversi a un albo (cioè a un registro pubblico di coloro che sono abilitati per legge allo svolgimento di quella determinata professione) la cui costituzione è prevista dalla legge.

Per ottenere l’abilitazione e iscriversi a tali albi sono necessari specifici requisiti stabiliti dalla legge, ad esempio per molte professioni regolamentate è necessario aver conseguito una determinata laurea, aver svolto un tirocinio e superato un esame di stato.

La legge punisce sia l’attribuirsi falsamente i titoli delle professioni regolamentate per legge (ad esempio dichiararsi medico senza esserlo, vedi art. Art. 498 codice penale Usurpazione di titoli o di onori NOTA 3) sia svolgere le professioni regolamentate senza essere abilitati e iscritti ai relativi albi (ad esempio la prescrizione di medicinali, anche da banco o omeopatici, da parte di un non medico, vedi articolo 348 del codice penale Abusivo esercizio di una professione NOTA 4).

Chiunque può lavorare come orientatore

Le professioni dell’orientamento non sono regolamentate per legge, pertanto chiunque può dire di essere orientatore, consulente di orientamento, etc. e vendere i propri servizi senza bisogno di requisiti particolari e senza rischiare l’usurpazione del titolo descritta dall’art.498 citato. Inoltre, per lo stesso motivo, non può esistere un albo nazionale orientatori.

Nello svolgere professioni non regolamentate è necessario fare attenzione a non svolgere attività che la legge riserva a professioni regolamentate, ad esempio l’utilizzo di test di personalità durante un bilancio di competenze costituisce una violazione dell’art. 348 citato perché l’utilizzo di test di personalità è riservato a psicologi (vedi il mio articolo L’esercizio abusivo della professione di psicologo).

La legge 4 del 2013 per le professioni non riconosciute

Le professioni non regolamentate (fra cui quelle dell’orientamento) sono oggetto della legge 4/2013. La legge-4-2013 prevede che chi svolge professioni non regolamentate deve inserire nelle fatture di vendita la scritta: “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)”

La 4/2013 prevede poi che gli operatori che svolgono professioni non regolamentate possano costituire delle associazioni professionali.  Le associazioni possono prevedere specifici requisiti per l’iscrizione, elencare i propri iscritti sul proprio sito e rilasciare ai propri iscritti attestazioni di qualità. Le associazioni che lo desiderano possono inoltre chiedere di essere elencate sul sito del Ministero dello sviluppo economico (abbreviato in MISE).

La legge 4/2013 afferma che la partecipazione a tali associazioni è libera e non è in alcun caso necessaria per svolgere una professione non regolamentata.

Ai sensi della legge 4-2013, l’iscrizione ad associazioni di Orientatori è una garanzia di qualità?

Come ho scritto sopra, le associazioni professionali costituite sulla base della legge 4/2013 possono rilasciare attestazioni di qualità ai propri iscritti.

In  che misura l’appartenenza a una associazione di orientatori e il possesso di una attestazione di qualità, ai sensi della legge 4-2013, è una garanzia di professionalità?

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 012732016 del 22-01-2019, con riferimento all’elenco delle associazioni non riconosciute tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico  secondo quanto previsto dalla Legge 4-2013 ha affermato al punto 13 che:

Quindi gli uffici del MISE, secondo il dettato legislativo, non eseguono un effettivo e penetrante intervento valutativo sull’istanza presentata [dall’associazione che chiede l’inserimento nell’elenco], ma eseguono una mera attività di acclaramento circa la completezza documentale della domanda proposta dall’associazione, spingendosi non oltre la verifica circa la presenza di tutti i contenuti richiesti dalla l. 4/2013 nella domanda stessa, non potendo dunque indagare sulla reale applicazione di quanto dichiarato dall’associazione e dai suoi iscritti circa il tipo di attività svolta e gli adempimenti necessari per essere inserita nell’elenco.

Il significato della sentenza

Dunque l’accoglimento della richiesta di inclusione nell’elenco del MISE non ha alcun valore ‘autorizzativo’ all’esercizio di quella specifica professione né ha il valore di un ‘riconoscimento’ dell’utilità o legittimità della professione medesima, né della professionalità degli iscritti.

Per essere più chiaro, è possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco del MISE (a condizione che la documentazione richiesta sia completa) anche di professioni fantasiose quali da esempio l’Associazione dei Druidi di Odino, impegnati in pratiche magiche e sacrifici rituali.

L’associazione avrà un proprio atto costitutivo, statuto, un comitato di gestione, un collegio dei probiviri, e potrà avere un codice di condotta, un sito internet, sede nazionale e regionali, una struttura che svolge periodiche attività formative (che so, sulla magia nera irlandese), uno ‘sportello del cittadino’ a cui gli utilizzatori dei riti magici inefficaci potranno rivolgersi per doglianze. L’associazione potrà addirittura rilasciare ai propri iscritti un ‘certificato di qualità’.

Ma tutta questa impalcatura non assicura di per sé che la professione sia ‘legittima’, ‘riconosciuta’, utile o che le pratiche magiche poste in essere dagli iscritti che hanno ricevuto una attestazione di qualità avranno successo.

Il MISE Ministero dello sviluppo economico non ‘riconosce’ gli elenchi di professionisti

I malintesi sono diffusi anche al di fuori del mondo dell’orientamento. Nella brochure che presenta un corso di una rispettabile associazione di formatori, leggo che:

Il [nome del percorso formativo], che facilita l’iscrizione al Registro dei formatori professionisti riconosciuto dal MiSE, è indispensabile per esercitare la professione di formatrice e formatore.

L’informazione che il MISE ‘riconosca’ il registro dei formatori professionisti (e i registri di altre associazioni che compaiono sul sito del MISE) è falsa, per i motivi che ho spiegato sopra.

E l’affermazione che tale iscrizione sia ‘indispensabile’ è perlomeno ambigua. L’iscrizione al Registro, per svolgere la professione di formatore, non è sicuramente indispensabile ai sensi di legge.

‘Indispensabile’ potrebbe invece essere inteso nell’accezione di ‘molto utile’, come ad esempio nelle pubblicità : ‘Compra la nostra mantella antipioggia, è  indispensabile nelle passeggiate all’aperto’.

E’ però probabile che alcuni si iscrivano al corso pensando che l’iscrizione al registro sia un requisito di legge.

La legge 4/2013 non ‘riconosce’ le professioni

Alla luce della pronunzia del Consiglio di Stato, le associazioni iscritte all’elenco del MISE dovrebbero guardarsi bene dal pubblicizzare l’iscrizione come un riconoscimento della loro professione o della loro associazione.

Il riferimento alla legge 4-2013 come fonte normativa del ‘riconoscimento legale’ di professioni non riconosciute come quelle di orientatore o coach non ha alcun fondamento legale, e contribuisce solo a  diffondere malintesi. La legge 4-2013 non prevede che le associazioni possano ‘certificare’, ma solo rilasciare attestazioni di competenza, che sono cosa assai diversa.

Pubblicità ingannevole

L’art. 23 § d del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo qualifica come ‘pratica commerciale ingannevole’  asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico.

Lo stesso false sono affermazioni del tipo: ‘Iscriviti alla nostra associazione, in modo da ottenere il riconoscimento legale (ai sensi della legge 4-2013) della nostra professione’.

Che valore ha, in termini legali, l’iscrizione negli elenchi o registri o albi di orientatori tenuti da associazioni di Orientatori?

L’iscrizione negli elenchi di operatori delle professioni regolamentate (medici, architetti, psicologi, dottori commercialisti, etc.), chiamati in genere albi, è un requisito di legge indispensabile per svolgere quella determinata professione.

Ad esempio non è possibile svolgere la professione di psicologo senza  essere iscritto nell’albo degli psicologi e gli psicologi che commettono reati vengono sospesi o addirittura cancellati dall’albo, e in questi casi non possono lavorare.

Un albo nazionale orientatori non può esistere

Poiché la professione di orientatore non è riconosciuta, nessuna associazione può promuovere un albo degli orientatori o un albo nazionale degli orientatori. Una associazione di orientatori che ha provato ad attivare un albo nazionale orientatori è stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per ‘pratica commerciale scorretta’ (vedi le motivazioni) e ha dovuto cambiargli nome.

L’iscrizione negli elenchi di operatori di professioni non riconosciute tenute da associazioni costituite ai sensi della legge 4-2013, al contrario, non ha nessun valore legale.  Come ho scritto sopra, la legge 4-2013 stabilisce che l’iscrizione alle associazioni di operatori non è in alcun caso necessaria per svolgere una professione non regolamentata.

Specchietti per allodole

Ma non tutti conoscono la legge. Molti ingenui sono convinti che l’iscrizione in un elenco tenuto da un’associazione professionale costituita ai sensi della legge 4-2013 o anche al di fuori della legge 4-2013 sia un requisito necessario per poter svolgere quella determinata professione.

In alcuni casi associazioni professionali e agenzie formative hanno volutamente equivocato la natura degli elenchi dei propri iscritti e/o formati,  dando informazioni palesemente false.

Ad esempio, prima dell’approvazione della legge 4/2013 alcune associazioni che formavano counselor hanno promosso la propria attività affermando che esistesse un registro che elencava tutti i counselor formati da queste associazioni addirittura presso il CNEL (il CNEL è un ente di ricerca pubblico).  Ne parlo nel mio articolo Notizie false per vendere corsi di counseling, anni 2000.

Che valore può avere, agli occhi dei tuoi colleghi, l’iscrizione in elenchi, albi o registri tenuti da associazioni di orientatori?

Anche se l’inserimento in elenchi, albi o registri tenuti da associazioni di professionisti non ha alcun valore legale, potrebbe comunque avere un valore agli occhi dei tuoi colleghi. Il valore dell’inserimento dipende in questo caso dall’importanza che i tuoi colleghi e più in generale il mondo  dell’orientamento attribuisce al far parte di un determinato elenco / registro tenuto da una determinata associazione.

Da cosa dipende il valore dell’iscrizione nel registro di una associazione

Il valore dell’iscrizione nel registro di una associazione dipende secondo me da due elementi. Li elenco qui di seguito.

La serietà e l’autorevolezza attribuite a quella associazione nel settore

Il presidente e gli altri membri degli organi direttivi sono persone autorevoli, ben conosciute nel mondo dell’orientamento per i loro meriti (accademici o professionali) o l’associazione è stata fondata ed è diretta da quattro sconosciuti?

L’associazione organizza periodicamente iniziative significative nel settore dell’orientamento o si limita semplicemente a proporre corsi di formazione e l’iscrizione al proprio elenco?

I requisiti per l’iscrizione nei registri di orientatori

Per l’iscrizione nel registro dell’associazione viene fatta una reale e puntuale valutazione delle competenze di chi chiede l’iscrizione oppure la condizione per l’iscrizione è semplicemente aver seguito un corso di formazione promosso o gestito dall’associazione?

In questo secondo caso il registro conterrà  neolaureati (o addirittura, se lo statuto lo permette, neodiplomati) senza alcuna esperienza.

In questo secondo caso il registro ufficiale degli iscritti finisce per corrispondere in gran parte o per intero (se la frequenza a un corso dell’associazione è indispensabile) con  l’elenco degli ex corsisti.

Se l’associazione è gestita da persone sconosciute nel settore e il registro è semplicemente un elenco di ex corsisti, che tipo di considerazione può ottenere nell’ambiente chi pubblicizza la sua appartenenza a tale associazione? Puoi rispondere tu stesso.

Quali sono i criteri per valutare le associazioni di Orientatori?

Se l’iscrizione delle associazioni professionali all’elenco del Ministero dello sviluppo economico non è una garanzia di qualità, come valutare la ‘serietà’ delle diverse associazioni?

Te ne dico tre.

Chi è il presidente e i membri del consiglio direttivo?

Stai pensando di iscriverti a un’associazione di orientatori? Vai a vedere chi è il presidente e chi sono i membri del consiglio direttivo (o del comitato scientifico, se esiste).

Il presidente e gli altri sono orientatori di lunga esperienza conosciuti nel settore, docenti universitari  dell’orientamento, oppure operatori sconosciuti o persone che nella vita fanno altro?

Nel secondo caso, cosa penseresti di una associazione professionale di ingegneri che ha come presidente un laureato in scienze motorie?

Quali sono i requisiti per essere accettati come soci ordinari?

Quali sono i requisiti per essere accettati come soci ordinari in quella specifica associazione di orientatori? E quelli per il rilascio dell’attestazione di qualità?

Se per iscriversi è sufficiente seguire un corso di formazione tenuto dall’associazione, allora secondo me l’associazione vale poco.

Se tu sei un operatore con esperienza pluriennale e ti trovi in una associazione di persone che non hanno mai lavorato nell’orientamento e che come te hanno la stessa attestazione di qualità non ci fai una bella figura.

Rischi di trovarti nella stessa situazione anche se ti iscrivi a un’associazione che si rivolge a un pubblico misto, ad esempio che nel nome si definisce come associazione di orientatori e formatori.

L’organizzazione di orientatori organizza attività o vende solo corsi?

Oltre a corsi a pagamento, l’organizzazione realizza realmente e continuamente (al di là di quello che c’è scritto nella pubblicità, nella pubblicità ci sono sempre scritte un sacco di cose) iniziative che permettono l’incontro e il dibattito fra operatori?

Ad esempio: gruppi di studio, gruppi di lavoro su tematiche specifiche, convegni, incontri di aggiornamento gratuiti, etc.?

Se l’attività di gran lunga prevalente o esclusiva è la vendita di corsi di formazione secondo me siamo davanti a una agenzia formativa travestita da associazione professionale.

A cosa servono le associazioni di Orientatori?

Provo a sintetizzare le principali informazioni che ho dato finora:

  1. le professioni dell’orientamento non sono regolamentate, chiunque le può svolgere
  2. non può esistere un albo nazionale orientatori
  3. la legge 4-2013 prevede che chi svolge professioni non riconosciute possa costituire delle associazioni, ma A. l’iscrizione a tali associazioni non è un requisito necessario per l’esercizio di quella determinata attività professionale e B. la legge non assicura che le attestazioni di qualità eventualmente rilasciate dalle associazioni ai propri iscritti provino l’elevata professionalità di chi le riceve.
  4. Per valutare le associazioni di orientatori devi usare altri criteri: chi sono i dirigenti, quali sono i requisiti di ammissione, se svolgono una quantità significativa di altre attività oltre alla vendita di corsi di formazione.

Alla domanda: A cosa servono le associazioni professionali per professioni non riconosciute? (e, fra queste, le associazioni di orientatori) posso darti una risposta in positivo e una in negativo.

La risposta in positivo

La risposta in positivo è che le associazioni di orientatori possono servire:

  • a creare momenti di incontro e di dibattito fra tutti gli orientatori
  • a migliorare la preparazione degli orientatori attraverso la promozione di attività formative e la creazione di standard professionali, ad esempio in genere le associazioni di orientatori chiedono ai propri iscritti di seguire un determinato codice etico
  • a rappresentare le esigenze degli iscritti verso il mondo politico e le istituzioni (ad esempio chiedendo che vengano stabiliti compensi orari adeguati nelle attività di orientamento finanziate con fondi pubblici).

La risposta in negativo

In negativo posso risponderti che le associazioni possono servire soprattutto a vendere i propri corsi.

Ti racconto un aneddoto. Qualche mese fa ho conosciuto il direttore di una media agenzia formativa, hanno sedi in varie parti d’Italia. Ci siamo presentati a vicenda. Mentre gli spiegavo che da anni mi occupo di formazione di operatori di orientamento lui mi fa: “Perché non costituisci una associazione di operatori di orientamento?”

Così va il mondo.

Io gli ho risposto che formare orientatori e rappresentare e far incontrare gli orientatori sono due cose diverse, e che gli orientatori devono venire ai miei corsi perché sono validi, e non certo per iscriversi a un registro che in termini pratici lascia il tempo che trova.

Come riconoscere le agenzie formative travestire da associazioni professionali?

Il modello di business delle agenzie formative travestite da associazioni professionali è di facile comprensione:

  1. alcuni esponenti di una agenzia formativa, non orientatori, formano una associazione professionale
  2. negli organi dirigenti, oltre ai fondatori, vengono inseriti una serie di propri collaboratori. Le regole di funzionamento dell’associazione sono costruite in modo tale che è pressoché impossibile che gruppi autonomi di iscritti possano essere eletti alle cariche sociali
  3. l’associazione enfatizza grandemente l’utilità di essere iscritti nel proprio registro / albo  / elenco ufficiale (in mancanza o in difetto di altre iniziative rivolte agli iscritti, l’iscrizione  al registro diventa il motivo principale per l’iscrizione)
  4. l’associazione prevede come requisito per l’iscrizione l’acquisto di uno dei propri corsi
  5. l’associazione prevede che per mantenere l’iscrizione ogni anno i soci debbano acquistare altri corsi sempre offerti dall’associazione (l’aggiornamento professionale tramite corsi organizzati da altri soggetti non è permesso).

Sei già iscritto ad una associazione di orientatori? Prova a farne un esame utilizzando questi 5 criteri.

Come inserirsi nel settore orientamento

Se sei arrivato a questa pagina, probabilmente non hai mai lavorato nel settore o sei un orientatore junior. Gli operatori senior le cose che scrivo in questa pagina le conoscono già.

Per sapere come inserirti nel settore orientamento puoi leggere il mio articolo Come diventare Orientatore?

Note

Nota 1

Le informazioni di tipo giuridico sono state attentamente verificate, tuttavia vista la complessità della materia non rispondo di eventuali errori e inesattezze.

Nota 2

Le professioni regolamentate dalla legge si dividono in protette e riconosciute. Le professioni protette sono quelle per cui è prevista la costituzione di un ordine professionale. Al momento sono 28, fra le quali:

  • 1. Agronomi, Forestali, AF Junior, Zoonomi, Biotecnologi agrari
  • 2. Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
  • 3. Architetti e Architetti Junior
  • 4.Biologi e Biologi Junior
  • 5. Chimici e Chimici Junior
  • 6. Geologi e Geologi Junior
  • 7. Geometri e Geometri Laureati
  • 8.Ingegneri e Ingegneri Junior
  • 9. Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
  • 10.Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
  • 11. Tecnologi Alimentari
  • 12. Infermieri Professionali
  • 13. Medici Chirurghi 14. Medici Veterinari
  • 15. Odontoiatri
  • 16. Ostetriche
  • 17. Psicologi e Psicologi Junior
  • 18. Tecnici di radiologia medica
  • 19. Farmacisti
  • 20. Commercialisti (Dottori)
  • 21. Avvocati
  • 22. Ragionieri e Periti Commerciali
  • 23. Consulenti del Lavoro
  • 24. Consulenti in Proprietà Industriale
  • 25. Giornalisti.

Le professioni riconosciute sono quelle disciplinate dalla legge per le quali, tuttavia, si richiede solo l’iscrizione in Registri, Albi, Ruoli o Elenchi tenuti presso C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Cambi oppure dalle Autority di controllo quali CONSOB e ISVAP, senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine. Queste professioni sono le seguenti:

  • 1. Agenti di Affari in Mediazione
  • 2. Agenti di Assicurazione
  • 3. Agenti e Rappresentanti di Commercio
  • 4. Agenti in Attività Finanziaria
  • 5. Mediatori Creditizi
  • 6. Mediatori o Broker di Assicurazione
  • 7. Periti Assicurativi
  • 8. Promotori Finanziari
  • 9. Revisori Contabili

(Fonte: sito AEC Underwriting).

Nota 3

Art. 498 Codice penale. Usurpazione di titoli o di onori

‘Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli , decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.’

Nota 4

Art. 348 Codice penale. Abusivo esercizio di una professione

‘Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.’

Non ho idea se la tutela prevista dagli artt. 348 e 498 si applichi anche alle qualifiche professionali regionali.

 

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Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright. Pubblicato in rete il 6 aprile 2010. Ultima modifica 1 febbraio 2023.