La certificazione delle competenze della Regione Toscana

Questo articolo descrive il sistema di certificazione delle competenze Regione Toscana.

Table of Contents

Il contesto della certificazione delle competenze

Varie Regioni hanno introdotto dispositivi per la certificazione dell’apprendimento avvenuto:

  • in percorsi non formali (cioè svolti all’interno di una organizzazione educativa ma che non rilasciano un titolo, ad esempio singoli seminari) e
  • in contesti informali (cioè al di fuori di organizzazioni educative; rientrano in questa categoria l’apprendimento sul lavoro, da internet e libri).

L’obiettivo è certificare, vale a dire ‘rendere certe’, ovvero definite, classificate e riconosciute con un linguaggio condiviso tra i sistemi educazione-istruzione formazione-lavoro, conoscenze e capacità comunque acquisite.

Per un inquadramento generale vedi gli articoli

Qui di seguito descrivo il dispositivo di certificazione delle competenze messo a punto dalla Regione Toscana. Il sistema è descritto nel documento Standard regionali per la descrizione, la formazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze, rev 04.02.08, reperibile dalla pagina http://www.regione.toscana.it/-/il-riconoscimento-e-la-certificazione-delle-competenze. La pagina aggiornata è questa.

Master in Orientamento degli adulti
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A cosa serve il Sistema Toscano delle Competenze

Il provvedimento crea un sistema (d’ora in poi lo chiamiamo ‘dispositivo’ oppure ‘STC’ Sistema Toscano delle Competenze) che ha lo scopo di dare evidenza legale agli apprendimenti, comunque sviluppati.

In concreto il dispositivo permette di ottenere qualifiche professionali senza frequentare percorsi formativi e di ottenere crediti formativi a partire da precedenti esperienze di vita o dalla precedente frequenza, anche interrotta, a percorsi formativi.

Come funziona la certificazione delle competenze Toscana

IL dispositivo identifica le attività principali di ogni figura professionale e le conoscenze e attività necessarie per poter svolgere ciascuna attività principale. Le conoscenze e attività necessarie per poter svolgere una determinata attività principale sono chiamate Unità di competenze.

I percorsi formativi vengono strutturati per Unità di competenze, in modo da far sì che la formazione metta in condizione i corsisti di arrivare a svolgere attività principali e di far sì che chi ha imparato per esperienza a svolgere determinate attività possa vedersi riconosciuti i relativi crediti formativi.

Il sistema è composto di tre parti, le vediamo una per una.

1. Il Repertorio regionale delle figure professionali

Il Repertorio elenca un certo numero di profili professionali (al momento 219).

Le ADA Aree di Attività

Per ogni profilo sono descritte le principali aree di azione (chiamate ADA, Aree di Attività) che la caratterizzano. Ad esempio le ADA di un ‘addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati’ (la scheda completa è reperibile da http://web.rete.toscana.it/RRFP) sono le seguenti

1. Assistenza alla clientela
2. Diagnosi tecnica e strumentale del guasto dell’autoveicolo o dell’autoarticolato
3. Manutenzione dell’autoveicolo o dell’autoarticolato
4. Realizzazione della riparazione e collaudo dell’autoveicolo o dell’autoarticolato

Come si vede, le ADA sono le principali aree in cui ciascuna figura professionale opera nello svolgimento delle proprie mansioni.

La definizione di ADA Aree di Attività

Nel dispositivo le Aree di Attività vengono definite come (pag.53) ‘Un insieme di compiti omogeneo per tipo di processo o prodotto realizzato.’

E ancora, riprendendo la definizione di De Francesco (1997) ‘Un’ADA corrisponde a un insieme significativo di attività specifiche, omogenee e integrate, orientate alla produzione di un risultato, ed identificabili all’interno di uno specifico processo. Le attività che nel loro insieme costituiscono un’ADA presentano caratteristiche di omogeneità sia per le procedure da applicare, sia per i risultati da conseguire che, infine, per il livello di complessità delle competenze da esprimere’

La stessa Area di Attività (per esempio 1. Assistenza alla clientela) può in teoria appartenere ad altre figure professionali, anche se in pratica questo accade molto di rado e addirittura nel STC vi sono ADA con lo stesso nome ma di contenuto parzialmente diverso.

Le prestazioni tipiche delle ADA Aree di Attività

Per ogni ADA sono definite le attività principali (indicate sotto la voce ‘descrizione della performance’) che l’operatore deve essere in grado di svolgere. Le attività principali di ciascuna delle Aree di Attività sopra indicate sono le seguenti:

1. Fornire assistenza alla clientela al fine di soddisfare le richieste del cliente nella logica di qualità del servizio
2. Svolgere una corretta diagnosi tecnica e strumentale dell’autoveicolo o dell’autoarticolato al fine di individuare il guasto e programmare un piano di riparazione adeguato)
3. Effettuare le operazioni di manutenzione dell’autoveicolo o dell’autoarticolato assicurando le condizioni ottimali di efficienza e di sicurezza dell’autoveicolo o dell’autoarticolato
4. Realizzare l’intervento di riparazione e di collaudo dell’autoveicolo o dell’autoarticolato assicurando una corretta realizzazione e riparazione del guasto secondo gli standard di sicurezza ed efficienza.

Le capacità e conoscenze di ogni ADA

Per ogni ADA sono inoltre definite ‘capacità’ e ‘conoscenze’ necessarie per svolgere quella determinata attività principale.

Ad esempio per l’attività principale n.1. Fornire assistenza alla clientela al fine di soddisfare le richieste del cliente nella logica di qualità del servizio vengono elencate:

Capacità
  • Consigliare soluzioni di intervento al cliente in relazione alle esigenze espresse
  • Individuare le tipologie di informazioni da richiedere al cliente per svolgere una successiva diagnosi del mezzo
  • Interpretare le informazioni fornite al fine di definire le possibili cause di malfunzionamento dell’autoveicolo o dell’autoarticolato
  • Sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo dell’autoveicolo o dell’autoarticolato
Conoscenze
  • Caratteristiche tecniche di un’officina di autoriparazione per l’utilizzo di strumenti, tecnologie e lavorazioni
  • Elementi di psicologia della comunicazione per fornire informazioni ai clienti utilizzando stili comunicativi e strategie adeguate
  • Tecniche di vendita per condurre la trattativa di vendita negoziando ed offrendo soluzioni soddisfacenti alle parti interessate

Come si vede il termine capacità indica le attività che sono necessarie per realizzare ciascuna attività principale.

Così ad esempio per poter Fornire assistenza alla clientela al fine di soddisfare le richieste del cliente nella logica di qualità del servizio è necessario che l’operatore sappia Consigliare soluzioni di intervento al cliente in relazione alle esigenze espresse, Individuare le tipologie di informazioni da richiedere al cliente per svolgere una successiva diagnosi del mezzo, etc.

Le UC Unità di competenze

L’insieme di capacità e conoscenze ritenute necessarie per ottenere il risultato desiderato viene chiamato UC Unità di competenze, definite come ‘insieme di capacità e conoscenze che permettono la realizzazione di una prestazione prevista da una determinata Area di Attività del Repertorio Regionale delle Figure professionali’ (23).

Le varie UC sono identificate da un numero. Ad esempio l’UC appena descritta è la n.1697. Anche la stessa UC può essere utilizzata in più di un profilo professionale, qualora più profili professionali contengano la stessa ADA.

Gli elementi del dispositivo certificazione competenze Regione Toscana

In sintesi la descrizione delle figure professionali del STC si basa su 4 diversi elementi:

  1. Le Aree di Attività in cui una determinata figura professionale svolge le proprie mansioni principali (es: assistenza ai clienti, diagnosi del guasto, etc.). Possono essercene da 3 a 9 per ogni figura professionale (7)
  2. Le prestazioni tipiche (cioè le attività principali) che la figura professionale svolge, descritte sotto la voce ‘descrizione della performance’(es: assistere il cliente, diagnosticare il guasto). Ce ne sono 4-5 per ogni figura professionale.
  3. Le attività richieste per svolgere le prestazioni tipiche, ad esempio assistere il cliente richiede di fra le altre cose di consigliargli soluzioni di intervento e sensibilizzarlo alla cura ed al corretto utilizzo dell’autoveicolo o dell’autoarticolato. Ce ne sono 4-5 per ogni attività principale. Nel STC le attività vengono chiamate ‘capacità’.
  4. Le conoscenze necessarie per svolgere le attività principali caratteristiche della figura professionale (ad esempio psicologia della comunicazione).

2. Il processo di riconoscimento e certificazione delle competenze Toscana

Le norme relative al riconoscimento e alla certificazione delle competenze assicurano pari dignità e pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e luoghi della loro acquisizione (18).

Sono previste le seguenti possibilità:

A. Descrizione delle competenze
B. Dichiarazione degli apprendimenti
C. Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali
D. Certificazione delle competenze

A. Descrizione delle competenze

La descrizione delle competenze ha lo scopo di ricostruire e rendere esplicite (‘mettere in trasparenza’, 18) le conoscenze e capacità personali comunque maturate. E’ svolto con l’aiuto di un operatore e consiste nella:

  • elaborazione del curriculum in formato europeo
  • individuazione, descrizione e/o elaborazione delle evidenze documentali in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite secondo un formato standard (19)

In pratica si tratta dell’elaborazione di un CV e di un portfolio collegato.

B. Dichiarazione degli apprendimenti

La dichiarazione degli apprendimenti viene rilasciata a seguito della frequenza di percorsi formali di formazione, organizzati da agenzie formative o imprese (20), nel caso in cui

  • A. i percorsi non siano finalizzati al conseguimento di qualifica oppure
  • B. il corsista non è stato in grado di conseguire la qualifica per abbandono del caso o non superamento dell’esame finale (19).

Si tratta di una semplice dichiarazione rilasciata dal soggetto organizzatore del corso che elenca le unità formative che il corsista ha frequentato e quelle di cui ha superato le prove di verifica (44, 55).

C. Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali

La validazione delle competenze ha lo scopo di individuare quali delle conoscenze e capacità acquisite in contesti non formali corrispondono a quelle elencate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Consiste nella (20-21)

  • ricostruzione dell’esperienza maturata in contesti non formali e informali e delle capacità e conoscenze acquisite, operata col supporto di un operatore (si tratta della Descrizione delle competenze di cui al punto 1 precedente, che prevede anche la raccolta di evidenze documentali)
  • validazione da parte dell’Amministrazione Provinciale delle conoscenze e capacità emerse nella ricostruzione. La validazione consiste semplicemente nella individuazione di quali delle conoscenze e capacità emerse nella ricostruzione corrispondono a quelle contenute nelle diverse Unità di competenze (21, 22, 58).

La validazione serve per ottenere crediti formativi in percorsi di qualifica frequentando solo le unità formative relative alle Unità di competenze che non sono state validate e per capire di quali Unità di competenze richiedere la certificazione (21, 22).

D. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze consente di ottenere un attestato di qualifica professionale o un certificato di competenze relativo a singole Unità di competenze (23, 24).

La certificazione è svolta dall’amministrazione provinciale e si svolge al termine di corsi di qualifica o comunque finanziati o riconosciuti a livello regionale oppure a richiesta di singole persone.

In questo secondo caso la persona viene in genere ammessa come candidato esterno all’esame previsto al termine di un percorso formativo (27).

La Commissione d’esame

La Commissione d’esame è composta fra gli altri da un Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (si tratta di una nuova figura professionale introdotta dalla Regione Toscana) e da due esperti di settore.

Qualora la Commissione sia istituita per lo svolgimento della prova d’esame finale al termine di un percorso formativo, si aggiunge anche un responsabile interno dei processi di valutazione che ha coordinato la realizzazione delle prove intermedie durante il percorso formativo (28).

La prova d’esame

La prova deve prevedere:

La simulazione delle prestazioni tipiche a cui ciascuna Unità di Competenze è associata (24).

Se la sessione d’esame è finalizzata al rilascio di un attestato di qualifica, essa deve accertare l’effettivo possesso di tutte le Unità di competenze previste dalla figura professionale di riferimento, con altrettante prove di simulazione (30).

Nel caso in cui la prova d’esame sia finalizzata al rilascio di un certificato di competenze, essa deve accertare l’effettivo possesso di tutte le Unità di competenze previste dalle ADA di riferimento.

In entrambi i casi le performance associate a una o a un massimo di due ADA devono essere verificate con una prova di simulazione.

‘Laddove ciò sia reso necessario dalla natura della performance oggetto di valutazione, la prova di simulazione relativa ad un’AdA può essere costituita anche da un insieme di prove scritte e orali, elaborati tecnici e ogni altra modalità di valutazione ritenuta idonea dalla Commissione ai fini della verifica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione.’ (31).

un colloquio

che potrà vertere sia sui risultati delle ‘prove di simulazione’ effettuate sia su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle AdA/UC oggetto di valutazione (31)

eventuali prove di tipo oggettivo

(test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle AdA/UC oggetto di valutazione. Tali prove non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive delle prove di simulazione (31).

Attestazioni conseguibili

Dopo aver sostenuto l’esame, il candidato può ricevere:

  • un attestato di qualifica professionale se ottiene l’idoneità in tutte le prove relative alle diverse Unità di competenze che costituiscono un determinato profilo professionale
  • un certificato di competenze relativo a singole Unità di competenze se ottiene l’idoneità solo in alcune prove o se ha richiesto di sostenere la prova d’esame solo in alcune Unità di competenze
  • nessun certificato se non ottiene idoneità. In questo caso, se ha sostenuto l’esame al termine di un percorso formativo, può ottenere una dichiarazione degli apprendimenti con l’elenco delle unità formative che il corsista ha frequentato e quelle di cui ha superato le prove di verifica.

3. I percorsi formativi

I percorsi formativi riconosciuti e/o finanziati possono essere finalizzati (38):

  • Al conseguimento di una qualifica professionale
  • All’acquisizione di un certificato di competenze relativo a Unità di competenze correlate a singole ADA presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali

La strutturazione in unità formative

Tutti i percorsi formativi devono essere strutturati in unità formative, ciascuna finalizzata all’acquisizione di una specifica Unità di competenze fra quelle presenti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali (43).

I percorsi formativi di qualifica devono permettere l’acquisizione di tutte le Unità di competenze previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali per quella determinata figura professionale.

Le prove di verifica delle unità formative

Ciascuna unità formativa deve essere soggetta a una prova di verifica, diversa dall’esame finale, da effettuarsi durante il percorso formativo (44).

In maggior dettaglio, il superamento delle prove di verifica relative a ciascuna unità formativa prova la conoscenza delle capacità e conoscenze obiettivo della unità formativa e dà diritto al riconoscimento di crediti formativi utilizzabili in altri percorsi di formazione (45) ma non dà luogo a una certificazione di competenze o al conseguimento di una qualifica (45).

La certificazione di competenze e/o la qualifica professionale sono ottenibili solo attraverso una prova d’esame finale dove il soggetto dimostri la capacità di realizzare le prestazioni tipiche di una o più ADA (45).

Le prove di verifica in ingresso

In ingresso al percorso formativo devono essere previste prove di accertamento delle conoscenze e capacità (46). Tali prove possono concludersi con una valutazione di non idoneità, di idoneità o di idoneità col riconoscimento di crediti in ingresso, che permettono di frequentare solo una parte del percorso (46, 47).

Altre informazioni

E’ possibile organizzare corsi finalizzati all’acquisizione di capacità e conoscenze non elencate né riferibili a quelle presenti nel Repertorio Regionale. In questo caso viene rilasciata una dichiarazione degli apprendimenti (43).

Le qualifiche professionali sono raggruppate in tre livelli di complessità secondo il QEQ Quadro Europeo delle Qualifiche (7). Quelle di livello 2 del QEQ e sono identificate dal termine ‘Addetto’ nella denominazione della figura professionale. Le qualifiche professionali di livello 3 del QEQ sono identificate dal termine ‘Tecnico qualificato’ e quelle di livello 4 dal termine ‘Tecnico esperto’ (41, 48-51).

Aggiornamento sistema certificazione competenze Toscana 2020

Per un aggiornamento della normativa certificazione delle competenze Toscana vedi certificazione-toscana-aggiornmento-2020

Una valutazione del dispositivo certificazione competenze Toscana

Creare un dispositivo di questo tipo non semplice. Il STC Sistema Toscano delle Competenze è un passo in avanti importante per la certificazione delle competenze in Toscana. Segnalo alcuni possibili punti di miglioramento.

Abolire le ADA

Le ADA portano pochi vantaggi al sistema di certificazione competenze Toscana, ma contribuiscono a renderlo più complesso, così potrebbero essere eliminate. In questo modo ogni figura professionale verrebbe descritta semplicemente in termini di prestazioni tipiche, con una evidente semplificazione. Leggi anche Le ADA: un’altra inutile complicazione nella certificazione delle competenze.

Abolire le unità di competenza

Le prestazioni tipiche e le conoscenze necessarie per svolgere ciascuna attività tipica possono essere elencate e ‘maneggiate’ anche senza denominarle unità di competenze. Invece che a unità di competenze basterebbe riferirsi a ‘attività e conoscenze necessarie per svolgere ciascuna attività’. Questo permetterebbe di semplificare ulteriormente il sistema eliminando il concetto di unità di competenze, di per sé confusivo (vedi più in basso).

Aggiungere degli indicatori di prestazione

Il processo di certificazione delle competenze è standardizzato solo nella procedura (come è composta la commissione e come vengono reclutati i partecipanti, quando si riunisce, che documenti produce, etc.), ma non nelle modalità di valutazione.

Riguardo alle modalità di valutazione il dispositivo dice solamente che devono essere svolte almeno una prova di simulazione ogni due ADA, un colloquio e eventualmente prove di tipo oggettivo, ma non specifica come la prestazione vada valutata.

Nel National Vocational Qualification inglese, a cui il dispositivo si ispira, le modalità di valutazione sono basate su un numero maggiore di elementi e descritte nei minimi dettagli e c’è un controllo stringente sui valutatori.

Nel STC invece i valutatori sono stati abilitati dopo un semplice corso di 100 ore dove peraltro, a quel che ci ha detto un collega che ci ha partecipato, le modalità di valutazione non sono state esplicitate ‘Abbiamo fatto solo alcune prove di valutazione, ma senza che fosse evidenziata una logica di fondo’.

Questo a nostro avviso è il limite principale del sistema certificazione competenze Toscana perché comporta che commissioni d’esame diverse possono valutare e certificare in maniera diversa lo stesso candidato.

Si tratta di un limite non da poco, tenendo conto che il STC è nato per assicurare un riconoscimento ‘oggettivo’ delle capacità e conoscenze personali acquisite in maniera non formale.

Nel National Vocational Qualification la valutazione dei candidati è condotta attraverso:

a. l’osservazione della persona sul posto di lavoro,
b. simulazioni di compiti e situazioni lavorative,
c. la discussione di case studies,
d. testimonianze dei colleghi e dei supervisori,
e. l’esame di documentazione prodotta durante il lavoro,
f. l’esame di capolavori o di prodotti del lavoro organizzati in portfolio,
g. intervista basata su come la persona svolge i compiti previsti dalla propria mansione.

Alcune di queste modalità potrebbero essere utilmente aggiunte a quelle previste nel processo di valutazione delle competenze.

Prevedere prove di valutazione anche per il riconoscimento di crediti formativi

Una delle funzioni della validazione delle competenze è concedere crediti formativi (20), ma il STC non prevede esplicitamente, durante la validazione delle competenze, lo svolgimento di prove di valutazione delle conoscenze e capacità acquisite.

La validazione si basa solo sull’esame delle evidenze documentali e eventualmente su un colloquio non meglio specificato:

‘l’amministrazione provinciale procede alla validazione delle esperienze ricostruite attraverso l’esame delle evidenze documentali presentate al fine di individuare le unità di competenze tra quelle previste nel repertorio regionale delle Figure professionali, cui ricondurre le esperienze da validare. L’esame delle evidenze può comportare un colloquio con la persona che richiede la validazione’ (22).

Anche questo è un punto debole importante del sistema certificazione competenze Toscana. Il soggetto maggiormente indicato per la concessione di crediti formativi è ogni volta l’istituzione educativa in cui la persona chiede di svolgere un percorso formativo.

Se si desidera comunque concedere crediti formativi con una procedura centralizzata, allora questa funzione avrebbe dovuto essere attribuita al dispositivo di certificazione delle competenze, dove invece sono previste prove di verifica.

Rivedere il contenuto delle Unità di competenza

Un giovane, drop out dell’obbligo formativo, ha imparato a fare l’autoriparatore lavorando al nero. Informato delle possibilità offerte dal STC chiede la certificazione delle competenze acquisite per ottenere il riconoscimento della qualifica di Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati.

Se il STC Sistema Toscano Competenze è basato sulle unità di competenze, non riuscirà mai a ottenerla senza frequentare un corso.

Impostare la valutazione sulle unità di competenze, invece che sul solo corretto svolgimento delle prestazioni tipiche, richiede infatti di dimostrare di aver acquisito tutte le conoscenze teoriche che il STC lega a ciascuna prestazione tipica; alcune di queste conoscenze non si acquistano sul campo.

Ad esempio per ottenere la qualifica di Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati è necessario dimostrare di conoscere, fra gli altri,

  • Elementi di psicologia della comunicazione per fornire informazioni ai clienti utilizzando stili comunicativi e strategie adeguate,
  • Tecniche di vendita per condurre la trattativa di vendita negoziando ed offrendo soluzioni soddisfacenti alle parti interessate (UC 1697),
  • Normativa antinfortunistica relativa agli ambienti di lavoro dell’autoriparazione, in particolare per la fase di riparazione e manutenzione dei mezzi (UC 1698).

Richiedere la conoscenza, anche teorica, della normativa antinfortunistica è legittimo, meno legittimo è a nostro avviso richiedere la conoscenza di Elementi di psicologia della comunicazione e simili.

In questo modo può accadere che la persona superi la prova di prestazione ma fallisca il colloquio e le eventuali prove di tipo oggettivo che misurano le conoscenze.

Il STC Sistema Toscano Competenze è nato per riconoscere conoscenze e capacità comunque acquisite, ma nella strutturazione attuale, senza l’eliminazione delle unita di competenze o una loro revisione tende a concedere qualifiche solo a chi ha frequentato un percorso di formazione.

Una possibile via d’uscita è chiarire che le conoscenze tecniche elencate nel dispositivo hanno il solo scopo di facilitare, per il candidato e la commissione, lo svolgimento dell’esame di certificazione e di approfondire come il candidato svolge le prestazioni tipiche, e che la certificazione viene concessa sulla base della prestazione. Vedi un esempio di un approccio di questo tipo in Evangelista 2008.

Un’altra possibilità è ‘depurare’ le Unità capitalizzabili di quelle conoscenze di natura maggiormente scolastica e meno legate alla prestazione, con l’eccezione delle norme antinfortunistiche.

Coinvolgere maggiormente le associazioni professionali

Nel STC il peso delle associazioni professionali sembra troppo ridotto. Ad esempio nella Commissione regionale per la gestione del repertorio c’è un solo rappresentante (su 19 membri) ‘dell’insieme degli Ordini e dei Collegi professionali e delle Associazioni professionali’.

Il dispositivo prevede anche la costituzione di sotto-gruppi di esperti di settore, ma la costituzione di tali sottogruppi è facoltativa.

E ugualmente nel processo di certificazione delle competenze è prevista la partecipazione di generici ‘Esperti di settore’ (27) e non di esponenti di Ordini,

Collegi o Associazioni professionali direttamente coinvolte o contigue alla figura professionale oggetto di esame. Il STC è appare ancora saldamente ancorato alle parti sociali (sindacati e associazioni imprenditori, presenti con 6 rappresentanti) e al mondo dell’istruzione (5 rappresentanti).

E’ un mondo che non esiste più, stante l’attuale peso, e in continua crescita, delle professioni autonome.

Altri suggerimenti

Nel dispositivo non è prevista una attività di aiuto all’individuazione e alla messa in atto di percorsi di apprendimento che permettono di acquisire sviluppare le conoscenze e capacità necessarie per ottenere le qualifiche. Questa funzione, importante, potrebbe essere prevista durante il processo di validazione delle competenze.

Riferendosi alle figure coinvolte nelle attività di descrizione delle competenze e di validazione delle competenze il STC parla genericamente di ‘operatore qualificato’ (18), ‘operatori in possesso di specifiche professionalità’ (20) ‘supporti esterni qualificati’ (22).

Ci sembra che, per il tipo di funzioni che devono svolgere:

  • elaborazione del CV europeo,
  • individuazione, descrizione e/o elaborazione delle evidenze documentali in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite secondo un formato standard,
  • individuazione di quali delle conoscenze e capacità emerse nella ricostruzione che corrispondono a quelle contenute nelle diverse Unità di competenze)

tali operatori potrebbero essere operatori di orientamento.

Confusione terminologica

Nel dispositivo c’è una certa confusione terminologica. Sopra ho già descritto alcuni punti, ne evidenzio altri.

l termine competenze non viene mai definito

A. Il termine competenze non viene mai definito. Nel Glossario presente da p. 53, alla voce ‘competenze’ si rimanda alla definizione della voce ‘unità di competenze’ (58), ma una ‘unità di qualcosa’ è diverso dal ‘qualcosa’, ad esempio una ‘unità di apprendimento’ è diversa da ‘apprendimento’.

Il termine ‘unità di competenze’ mette assieme elementi di natura diversa

Il termine ‘unità di competenze’ mette assieme elementi di natura diversa, non omogenei. Le capacità di natura tecnica (ad esempio ’saper tenere la contabilità’) comprendono già le conoscenze (la contabilità): se so tenere la contabilità vuol dire che la contabilità conosco già. La conoscenza della contabilità è cioè incorporata nella capacità di tenere la contabilità.

L’esplicitazione delle conoscenze necessarie per svolgere una determinata attività è utile a fini formativi, ma concettualmente si tratta di elementi diversi.

Il termine unità di competenze è la traduzione in italiano del termine inglese units of competence (il STC si ispira al National Vocational Qualification inglese) ma la traduzione corretta è unità di competenza, che in italiano indica un generico elemento che permette la buona prestazione lavorativa, ma senza riferimento alla natura di tale elemento.

Unità di competenze significa invece insieme di caratteristiche personali che permettono la buona prestazione lavorativa (sui diversi significati dei termini competenza e competenze vedi Evangelista 2006).

Nel NVQ attualmente si parla solo di ‘units’ e il riferimento alla ‘competence’ è scomparso (vedi in http://www.ento.co.uk/standards/advice_guidance/index.php), probabilmente per evitare i malintesi collegati all’uso di questo termine, già evidenziati.

Ambiguità relative al termine capacità

Nella definizione del termine unità di competenze (58) si dice che le capacità (che assieme a determinate conoscenze vanno a costituire le unità di competenze) si distinguono in ‘capacità tecnico-professionali’, ‘capacità organizzative’, ‘capacità relazionali’ e ‘capacità diagnostico-cognitive’ .

In realtà nella descrizione delle capacità collegate alle prestazioni tipiche le capacità organizzative, relazionali e diagnostico-cognitive non compaiono mai.

A nostro avviso la definizione del termine capacità non è coerente con l’utilizzo del termine che viene fatto nel dispositivo. Il termine capacità indica una ‘Attitudine, abilità a fare qualcosa’ (Sabatini Coletti Online), perciò secondo questa definizione le capacità sono abilità di ordine generale possedute dalla persona, quali ad esempio scrivere in maniera chiara ed efficace, organizzare il proprio lavoro, instaurare rapidamente rapporti con altre persone.

Le capacità permettono di svolgere le singole attività che compongono le prestazioni tipiche ma non sono la stessa cosa.

Le capacità sono piuttosto la caratteristica personale che permette la buona esecuzione di tali attività.

La definizione data nel glossario del dispositivo è coerente con questa impostazione, ma quando poi andiamo a vedere l’utilizzo del termine capacità nel dispositivo vediamo che viene utilizzato come sinonimo di ‘attività’.

Bibliografia

Di Francesco G. (a cura di) (1997) Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro, Milano: Franco Angeli

ENTO (2009) National Occupational Standards per Advice and Guidance, reperito il 23 dicembre 2009 in http://www.ento.co.uk/standards/advice_guidance/A%20G%20NOS%20FULL%20Suite%202006.pdf

Evangelista L. (2006). Le competenze. Cosa sono, come rilevarle, come si utilizzano nell’orientamento.

Evangelista L. (2008). Analisi della professionalità e accreditamento degli operatori di orientamento.

Evangelista L. (2010). La certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali nella normativa della Regione Lombardia. 

Regione Toscana Standard regionali per la descrizione, la formazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze, rev 04.02.08, reperito il 23 dicembre 2009 in http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/standardregionali_040208.pdf

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

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