Notizie false per vendere corsi di counseling, anni 2000 

Le abilità di counseling ci interessano perché è utile usarle nei colloqui di orientamento.

Per tutti gli anni ‘2000, prima dell’approvazione della legge 4-2013, alcune associazioni di counselor hanno diffuso notizie false per vendere corsi di counseling, e per promuovere l’attività di counseling svolta da non psicologi, affermando in particolare che esistesse un registro presso il CNEL (il CNEL è un ente di ricerca pubblico) che elencava tutti i counselor formati da queste associazioni.  Vedi a riguardo le affermazioni del mio interlocutore. La notizia, come risulta dalla precisazione del CNEL riportata più in basso, era falsa.

La discussione inizia con questo post (credo siamo nel 2007) di commento al mio articolo Orientamento, counseling, relazione di aiuto. Ho cambiato il  nome del mio interlocutore.

Da: Mario Rossi
Mi piace aggiungere utili informazioni, essendo sia Orientatore che Counselor-Trainer.
Ritengo opportuno dare alcune informazioni specifiche sulla realtà del counseling per coloro che hanno intenzione di formarsi a questa interessante professione:
1) attualmente l’unica forma di riconoscimento per i counselor è l’inserimento presso la banca dati del CNEL, a cui si accede tramite il sostenimento di un esame presso le seguenti associazioni: [seguono i nomi di una serie di associazioni].
2) ad ottobre (per info: [segue il nome di un sito]), nel convegno promosso da [segue il nome di un’associazione] è stato stipulato un protocollo di riconoscimento reciproco tra le associazioni [seguono i nomi di una serie di associazioni]. che definisice standard formativi internazionali (in linea con i parametri dell’NBCC – International) per i counselor, ove non rispettati, non si accede al registro CNEL. E’ stata inoltre fondata la [segue il nome di una federazione di associazioni].
3) il registro delle professioni atipiche CNEL è in via di parificazione agli ordini professionali
4) A livello internazionale il counseling non richiede la laurea in psicologia ma è primo step per il raggiungimento del diploma da psicoterapeuta (counselor – conselor/trainer – psicoterapeuta). In Italia ancora la questione è controversa.
5) L’unica forma di accreditamento (non dunque di “License”) sul counseling è offerta da NBCC – International, partecipe del protocollo di cui sopra
6) per gli orientatori: le abilità di counseling nell’orientamento sono molto importanti soprattutto se si ha intenzione di attivare processi di O. formativo, meno necessarie se ci si muove nell’area informativa
6) per comprendere i processi di cambiamento citati è utile anche consultare di Norcross e Prochanska, Changing for Good, autori del modello.

Buon lavoro a tutti!

Da: Leonardo Evangelista
Ciao Mario,
ti ringrazio molto per il tuo messaggio. Le informazioni che ho riguardo al riconoscimento della professione del counselor sono un po’ diverse. Provo a scriverle, correggimi se sbaglio. Il CNEL è un ente pubblico il cui scopo è censire e studiare le nuove professioni. A questo fine tiene una banca dati su tutte le associazioni professionali italiane relative a nuove professioni di cui ha notizia. La registrazione presso il CNEL avviene semplicemente mandando una domanda con una serie di dati (nome, obiettivi, sede, numero iscritti, etc.). L’inserimento nella banca dati del CNEL non comporta nessun riconoscimento di legittimità o di serietà dell’associazione o della professione, ad esempio potremmo senza difficoltà costituire una Associazione per la cura delle nevrosi col volo degli aquiloni e farla registrare nella banca dati del CNEL. La banca dai del CNEL inoltre non raccoglie i nomi degli associati, ma solo il loro numero. Alla luce di tutto questo, mi sembra non esatto affermare che i counselor vengono inseriti nella banca dati del CNEL e che tale inserimento costituisce un riconoscimento (punto 1 del tuo messaggio). Ugualmente non è esatto che senza l’adesione al protocollo di riconoscimento reciproco non si accede alla banca dati del CNEL (punto 2 del tuo messaggio). Non è assolutamente esatto che il registro delle professioni atipiche costituisca il primo step verso la parificazione con gli ordini professionali (sulla base di quale normativa lo affermi?) né che il counseling costituisca il primo step per la professione di psicoterapeuta. In Italia la questione di quali siano i requisiti per svolgere l’attività di psicoterapeuta non è affatto controversa. La legge italiana stabilisce chiaramente che per svolgere la professione di psicoterapeuta sono necessari laurea in psicologia o medicina più 4 anni di scuola di psicoterapia pubblica o riconosciuta, e per le attività di sostegno psicologico è necessaria l’iscrizione all’albo degli psicologi. Controverso è piuttosto se persone che non hanno seguito questo iter formativo possano svolgere psicoterapia o sostegno psicologico. Secondo me non possono e non dovrebbero. Come sai l’intervento nell’area del disagio psicologico da parte di persone incompetenti può arrecare gravi danni e pertanto è necessario tutelare i cittadini. Tale tutela avviene oggi, in Italia, con la normativa appena richiamata. Tale normativa può sicuramente essere migliorata, ma in ogni caso al momento è l’unica che abbiamo e credo che tutti dovremmo seguirla. In sintesi personalmente ritengo molto utile che tutte le figure professionali che lavorano in ambito sociale abbiano un formazione alle abilità di counseling, ma che quelle attività che all’estero vengono indicate col termine counseling (cioè le attività di supporto psicologico e di psicoterapia) vengano svolte in Italia da figure che hanno seguito un training appropriato e definito per legge (psicologi e psicoterapeuti). Mi spiace anche che talune associazioni che formano al counseling diano una immagine falsata riguardo al riconoscimento della professione del counselor. Cordialmente, Leonardo Evangelista

Da: Mario Rossi
In effetti non ero stato troppo preciso. Volevo semplificare e dare informazioni pratiche. Meglio spiegarsi, l’unica fonte di qualità è la chiarezza e la precisione.
Al registro CNEL, in via di parificazione tramite l’accesso (…) delle associazioni di Counseling con il decreto Mantini del 25 ottobre 2007 (o forse 24, non mi ricordo con estrema precisione, ma due giorni dopo avevamo il convegno internazionale di counseling a Roma e se n’è parlato con tutte le associazioni italiane di Couseling, L’EAC con il suo vicepresidente Mika H.Fatouru, l’EAP – non mi ricordo il nome della persona, l’NBCC Europra – A.Szilagy, International e USA – T.Clawson e la PPL – V.Makarov, lega russa per la psicoterapia, (…) tranne la [segue il nome di una associazione], che aveva rifiutato di partecipare perchè interessata solo all’italia, me lo disse il presidente XX il mese precedente)  (attenzione alle informazioni falsate in circolazione, ce ne sono tante), in effetti si accede con relativa semplicità. Però se vuoi un diploma da Counselor e con esso accedervi devi averlo preso presso una scuola di Couseling. Alcune hanno accesso a tale registro, altre no. Se non sbaglio quelle autorizzate in italia sono 7 ([seguono i nomi di alcune associazioni]), e queste, tranne la [segue il nome di una associazione], si sono accordate per definire standard condivisi di formazione nel rispetto della normativa europea e internazionale (quella che prevede il Counseling come primo step, anche se prevede parimenti la laurea in psicologia come ulteriore percorso- questa normativa infatti differenzia la preparazione operativa necessaria ad counselor o uno psicoterapeuta – a differenti livelli e specifiche – dalla preparazione universitaria di una laurea in psicologia, purtroppo molto più teorica, salvo eccezioni) che è differente da quella italiana. Da un punto di vista prettamente giurispridenziale però sai che quando una normativa nazionale è inserita in un quadro internazionale (come quello della Comunità Europea) per la logica gerarchica del diritto quella nazionale è sottomessa. In sostanza in italia entrambe le normative restano valide.
Per di più le suddette regole del protocollo di intesa sono quelle che in USA ed in Europa vengo recepite come standard di qualità per l’accreditation del Couseling (in USA sono previsti due livelli: license e accreditation).
Il vero problema è che con tutte queste strutture e sovrastrutture è un pò complesso da comprendere. La sostanza? Che comunque in sè nessuna alternativa può garantire la qualità della formazione, come del resto non la garantisce l’università. Se non le persone e la loro onestà.
Almeno, finchè il mercato resterà aperto, lavorerà chi sa fare qualcosa!
Agli specchietti per le allodole delle università non credo più, salvo le eccezioni delle persone di buona volontà, chi proviene da una laurea in psicologia sa fare poco e nulla con le persone. Spesso sono più più preparati gli orientatori.
Prochanska è stato tradotto 10 anni fa e alle università nemmeno si cita spesso.
Cordialmente, Mario Rossi

Da: Leonardo Evangelista
Ciao Mario,
come operatori di orientamento il nostro lavoro è cercare di essere più chiari possibile riguardo ai percorsi di accesso alle diverse professioni, è ed in questa prospettiva che ti scrivo ancora. Non esiste al momento un decreto Mantini. Mantini è il relatore di una delle due commissioni che si sta occupando della riforma delle professioni in Italia, ma tale riforma, che viene discussa ormai 10 anni, non è ancora stata approvata e non si quando lo sarà. Ne parla un articolo di Italia Oggi del 2 gennaio 2008 reperibile in http://www.colap.it/files/iTALIA%20OGGI%2002%2001%2008.pdf
Il registro dei counselor e il diploma di counselor a cui ti riferisci non sono tenuti o rilasciati dal CNEL (ente pubblico) ma da un gruppo di semplici associazioni di diritto privato che hanno concluso un accordo fra di loro e perciò al momento tale registro non ha nessuna rilevanza legale. La normativa europea a cui ti riferisci è probabilmente la direttiva 36/2005, che ho descritto in un articolo.  Tale direttiva tutela pienamente le professioni riconosciute a livello nazionale (nel nostro caso psicologi e psicoterapeuti) e perciò in nessun caso una professione non riconosciuta (il counselor) potrà arrivare a svolgere o costituire la base di partenza per lo svolgimento di attività riservate per legge a professioni riconosciute. Ciao Leonardo Evangelista

Da: Mario Rossi
Infatti non volevo sostenere che fosse il CNEL a riconoscere i counselors. Solo che abilita all’esercizio della libera professione. E che per accedere come counselor si deve ottenere un titolo che ha una solida struttura formativa. Non tutte le scuole di counseling rispettano tali parametri. Rispetto alla proposta di Mantini (che esiste, ti invierò le specifiche) non vedo dove possa essere il problema, a dicembre c’è stato un’incontro tra associazioni di counseling (…)  proprio per questo.
del resto in italia siamo da molto tempo un pò indietro, e su tante cose! figuriamoci se non eravamo in ritardo con il counseling!
Se per riconosciuta intendi formalmente definita e istituzionalmente rappresentata hai senza dubbio ragione. Se intendiamo che è una professione che si può svolgere con una corretta abilitazione ho ragione anche io. tanto più che già in italia tante persone lavorano come counselor, e senza infrangere nessuna legge. Solo con le difficoltà dello svolgimento delle libere professioni e con le resistenze del mondo ufficiale universitario che snobba tutto ciò che è competitivo e non si prostra al suo tronfio fragore.
Non ho paura dell’impreparazione eventuale dei counselor, è improbabile che possano fare più danno della folta schiera di impreparati pedagogisti, psicologi, orientatori, psichiatri, medici e simili.
rispetto al riconoscimento degli psicologi ad esempio c’è da dire che per essere formalmente precisi, solo in italia hanno possibilità di esercitare counseling senza apposita ulteriore formazione.
a presto,

La precisazione del CNEL sulle notizie false per vendere corsi di counseling

Da: leonardo evangelista
Per avere le idee chiare ho scritto al CNEL la seguente lettera:

Empoli, 5 gennaio 2008
Spett.
CNEL
Viale Davide Lubin N°2
00196 – ROMA

Buongiorno, vi scrivo perché su vari siti leggo informazioni come queste:

Il ‘Counselor’ è una figura professionale emergente riconosciuta dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) (dal sito [segue l’indirizzo di un sito] )

Il corso rilascia un attestato [segue il nome di una associazione]), che a sua volta, fa parte della Consulta del CNEL (Consiglio Nazionale Economia del Lavoro) ed ha quindi valenza internazionale. [segue l’indirizzo di un sito]

La [segue il nome di una scuola di counseling] organizzata dall’Associazione [segue il nome  di un’associazione] consente di ottenere un titolo internazionale riconosciuto dall’E.A.C. (European Association for Counseling – www.eacnet.org ) e dal C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) che dà la possibilità di svolgere la professione di Counselor (professione censita in Italia dal 2000) come libero professionista. (dal sito [segue l’indirizzo di un sito])

Vorrei sapere se il CNEL ha il potere di riconoscere figure professionali (caso 1), o di dare ‘valenza internazionale’ ad attestati di partecipazione a corsi di formazione (caso 2) o di riconoscere titoli che permettono di svolgere la professione del counselor come libero professionista (caso 3). (…)

Dal CNEL ho ottenuto la seguente risposta (16-1-2008):

Gentile dottore,
con riferimento alla Sua lettera inviata al CNEL il 5 gennaio 2008, La informo che il CNEL possiede una banca dati delle associazioni professionali, aggiornata al 31 dicembre 2004. La banca dati è da sempre uno strumento conoscitivo del fenomeno delle associazioni non regolamentate, e l’iscrizione è stata vincolata alla presentazione di una documentazione indicata dal CNEL (ad esempio: statuto, codice deontologico, lista degli iscritti).
Essa pertanto non ha alcuna efficacia giuridica e/o vincolante, nè può operare una distinzione di alcun genere tra associazioni che vi sono ricomprese e le altre che non lo sono. La lista delle associazioni censite è consultabile sul portale del CNEL (sotto la voce “documenti”, all’interno del “V° Rapporto di monitoraggio sulle professioni”, inserito nell’anno “2005”)
Inoltre, sono ad informarLa altresì che la Consulta del CNEL sulle associazioni è un organo non più costituito dal 2000, e che il CNEL non riconosce alcun titolo rilasciato dalle associazioni.
Per quanto riguarda le attività delle associazioni di professioni non regolamentate, infine, Le ricordo che esse operano attualmente in base a quanto è consentito dal codice civile .
Cordiali saluti

Massimiliano Boni
(funzionario responsabile del gruppo di lavoro sulle professioni intellettuali)

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Sul tema del counseling, vedi gli aggiornamenti contenuti nei due articoli:

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Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Leggi Informativa privacy, cookie policy e copyright.