Approvati gli Albi pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici

I nuovi albi di pedagogisti e educatori socio-pedagogici
I nuovi albi di pedagogisti e educatori socio-pedagogici

Cosa fa il pedagogista?

In Italia, il pedagogista è un professionista specializzato nell’ambito dell’educazione e della pedagogia. Il ruolo del pedagogista varia a seconda del contesto in cui opera, ma in generale si occupa di studiare, analizzare e intervenire sui processi educativi per favorire lo sviluppo armonico dei soggetti coinvolti.

Alcune delle sue attività tipiche sono le seguenti:

1. Consulenza e supporto alle istituzioni educative: Il pedagogista può collaborare con scuole, asili, centri educativi, comunità residenziali per minori, carceri, residenze per anziani e altre strutture per analizzare e migliorare l’organizzazione delle attività educative, sviluppare programmi e progetti educativi, fornire consulenza sulle metodologie didattiche e promuovere l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.

2. Valutazione e diagnosi: Il pedagogista può essere coinvolto nella valutazione delle competenze e delle difficoltà degli studenti, utilizzando strumenti e metodologie specifiche. Attraverso l’osservazione, l’intervista e l’analisi di dati, può contribuire a individuare le potenzialità e le problematiche dei singoli soggetti per fornire indicazioni e suggerimenti per un’adeguata presa in carico educativa.

3. Progettazione e formazione: Il pedagogista può essere coinvolto nella progettazione di interventi educativi mirati, sviluppando programmi formativi per insegnanti, educatori e operatori del settore. Questi programmi possono riguardare l’approfondimento di tematiche specifiche legate all’educazione, alla didattica inclusiva, alla gestione dei disturbi dell’apprendimento, o altri ambiti rilevanti.

4. Orientamento e sostegno educativo: Il pedagogista può offrire consulenza individuale o di gruppo agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti per favorire l’orientamento scolastico, il supporto emotivo e la gestione di eventuali difficoltà o problemi relazionali nell’ambito educativo.

5. Ricerca e sviluppo: Il pedagogista può condurre ricerche nel campo dell’educazione, partecipare a progetti di innovazione educativa e contribuire alla diffusione delle buone pratiche nel settore.

Che cosa fa l’educatore?

L’educatore favorisce il reinserimento sociale e l’apprendimento di soggetti svantaggiati, ad esempio adolescenti più o meno problematici, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.

Legge di Bilancio 2018 aveva creato una distinzione tra l’educatore professionale socio-sanitario, che può operare sia all’interno di strutture sanitarie, sia in cooperative e comunità, e l’educatore professionale socio-pedagogico che lavora all’interno dei servizi educativi e sociali di organizzazioni pubbliche e del Terzo Settore. La legge n. 2443/2017 e il relativo decreto attuativo DM 13 marzo 2018 avevano già costituito un Albo degli Educatori professionali socio-sanitari. Fonte Atlante delle professioni.

Approvati gli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

Nella seduta di mercoledì 5 luglio 2023 la Camera ha approvato con 255 voti favorevoli il testo unificato della proposte di legge: Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

La proposta di legge è stata poi definitivamente approvata dal Senato il 9 aprile 2024.

Reazioni all’approvazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

Le reazioni all’approvazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici è stata in genere accolta con favore.

Ci sono però anche voci critiche. Ad esempio Francesco Crisafulli sul sito Vita lamenta che:

Questo provvedimento sancisce definitivamente l’insensata separazione del profilo dell’educatore professionale, in una sua componente socio sanitaria ed un’altra socio pedagogica (già introdotte nel nostro ordinamento dai commi dal 594, al 601 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dal comma 517 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145). La soluzione non è dividere ulteriormente l’educatore professionale ma unificarlo, riconoscerlo e valorizzarlo in tutti i settori di lavoro: sociale, sanitario, penitenziario. Il Parlamento, invece di contribuire ulteriormente a questa frammentazione, faccia una legge in tal senso: 1) profilo unico, sociale e sanitario; 2) formazione integrata tra Medicina e Chirurgia e Scienze dell’Educazione e della Formazione». Leggendo infatti i due profili in parallelo – ed è un esercizio che suggerisco di fare – ci si accorge che ci sono molti di più i punti di sovrapposizione rispetto alle differenze. Quindi perché non pensare ad una legge ad hoc che metta insieme le parti piuttosto che dividerle? (…)

Prevedo invece alcune criticità: un incremento dei contenziosi legali; un ulteriore disorientamento dei servizi pubblici e degli Enti del Terzo Settore rispetto a quale educatore professionale dovranno scegliere senza incorrere nella possibilità di un ricorso; confusione tra i professionisti che non sapranno a quale Albo devono o possono iscriversi; la necessità, assurda, di doversi iscrivere a più Albi professionali per poter esercitare in diversi ambiti. Aggiungo inoltre un possibile contenzioso di attribuzione di funzioni tra i due livelli professionali del nascente Ordine. Ed infine prevedo, sostanzialmente, meno educazione professionale a vantaggio di altre professionalità. Credo che  questi aspetti non siano stati considerati dai nostri parlamentari e perlomeno non previsti dalle colleghe e colleghi che oggi brindano al successo.

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Cosa prevede la legge Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

La nuova legge prevede di istituire due diversi albi: l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori socio-pedagogici. Il disegno di legge definisce inoltre queste due figure e i requisiti per l’iscrizione agli albi.

Cosa fa il pedagogista

La proposta di legge (art.1) definisce la figura del pedagogista.

(art.1) Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino
e dall’adulto nei processi di apprendimento.

Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in
particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

Titoli di studio necessari per svolgere la professione di pedagogista

Per svolgere l’attività di pedagogista è necessario uno dei seguenti titoli:

  • a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;
  • b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;
  • c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;
  • d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;
  • e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che reca il regolamento concernente l’autonomia didattica degli atenei.

Per i già laureati al momento dell’approvazione della legge sono previsti requisiti diversi.

Master in Orientamento degli adulti
Master in Orientamento degli adulti

Cosa fa l’educatore professionale socio-pedagogico

Il disegno di lege definisce inoltre la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico.

(art.3) L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi.

L’educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.

Titoli di studio necessari per svolgere la professione di educatore socio-pedagogico

Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari il possesso della laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’abilitazione mediante esame di Stato e l’iscrizione all’albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.

È altresì necessario:
a) essere iscritti nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5;
b) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi.

A cosa serve un albo professionale

Quando istituisce un albo professionale, il parlamento definisce dei requisiti di legge per svolgere quella determinata professione. Stabilisce inoltre che per poter svolgere quella determinata professione è necessario iscriversi in un elenco ufficiale, chiamato albo.

Le professioni i cui requisiti sono stabiliti per legge si chiamano professioni riconosciute.

In Italia le professioni riconosciute (cioè normate per legge) solo poche decine, ad esempio medico chirurgo, architetto, biologo, psicologo, etc.

Le professioni non riconosciute

Le professioni non riconosciute sono quelle i cui requisiti NON sono stati definiti per legge. Questo comporta che chiunque le può svolgere senza requisiti di legge decisi a livello nazionale e senza obbligo di iscrizione in un elenco ufficiale. Ad esempio chiunque può scrivere sul proprio biglietto da visita orientatore o coach e iniziare a lavorare vendendo i suoi servizi ai cittadini.

Le associazioni di persone che svolgono professioni non riconosciute

La legge italiana permette a persone che svolgono professioni non riconosciute (orientatori, coach, naturopati, armocromisti, etc.) di formare delle associazioni, queste associazioni possono pubblicizzare gli elenchi dei propri iscritti. L’iscrizione negli elenchi di queste associazioni, che non possono essere chiamati albi,  NON è un requisito richiesto dalla legge per svolgere quella determinata professione.

Per maggiori informazioni su questo punto vedi i miei articoli:

Dove trovare maggiori informazioni sui nuovi albi per pedagogisti e educatori socio-pedagogici

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Riproduzione riservata. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

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