La certificazione delle competenze professionali in Lombardia

1. Definizioni

Nella normativa della Regione Lombardia il termine ‘competenza’ indica la capacità di svolgere una singola mansione fra quelle che caratterizzano una figura professionale; in questo modo viene individuata una distinta competenza per ogni distinta mansione. Ad esempio secondo il QRSP Quadro Regionale degli Standard Professionali (allegato A al DD 8486/2008, pp.467- 468) le competenze del formatore sono le seguenti:

  • effettuare l’analisi dei fabbisogni formativi
  • effettuare la progettazione di un intervento formativo
  • erogare un intervento formativo
  • effettuare la valutazione dei risultati di un intervento formativo

Per ogni competenza il QRSP indica anche le conoscenze e le abilità che la rendono possibile. Ad esempio fra le conoscenze necessarie per ‘effettuare l’analisi dei fabbisogni formativi’ vengono indicate ‘Elementi di organizzazione aziendale’ e ‘Elementi di gestione delle risorse umane’ e fra le abilità ‘Applicare metodologie di pianificazione formativa’ e ‘Applicare tecniche di analisi fabbisogni professionali’.

La certificazione viene definita come (DGR 8/6563, p.43) ‘il procedimento attraverso il quale si attesta pubblicamente l’avvenuta acquisizione di competenze, rendendola “certa” attraverso la formalizzazione in un documento.’

‘Certificare le competenze’ significa così verificare e dichiarare su un documento ufficiale che la persona possiede le capacità di svolgere una o più delle mansioni proprie di una determinata figura professionale. Per una descrizione delle diverse opzioni e significati del termine ‘certificazione delle competenze’ vedi Evangelista 2010a.

Le competenze acquisite in contesti non formali e informali vengono definite (DGR 8/6563 pp.49-50) come quelle acquisite al di fuori di corsi di studio appartenenti ai sistemi dell’istruzione e della formazione professionale (per una descrizione approfondita dei due termini vedi Evangelista 2010b).

Il dispositivo regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali permette così di ottenere una qualifica anche se non si è frequentato un corso di studio regolare.


2. Strutturazione generale e fonti normative

In Italia la certificazione delle ‘competenze’ acquisite in contesti non formali e informali avviene di norma all’interno di dispositivi regionali composti da tre elementi (Evangelista 2010b):

1. un repertorio dei profili professionali. Il repertorio costituisce lo standard di riferimento sia per la certificazione delle ‘competenze’ acquisite in contesti non formali e informali che per gli obiettivi formativi dei corsi di formazione professionale. In particolare a ciascun profilo corrisponde una qualifica conseguibile attraverso A. la frequenza di un corso di formazione o B. tramite la procedura di certificazione delle competenze. Per ciascun profilo sono elencate le principali mansioni e per ciascuna di esse conoscenze e capacità necessarie per svolgerla. Mansioni, conoscenze e capacità costituiscono la base sia del processo di analisi e validazione della competenza che della strutturazione dei corsi di formazione professionale.

2. una procedura di analisi e validazione standardizzata. Tale procedura permette di ottenere sia qualifiche professionali che crediti formativi.

3. una serie di norme di raccordo coi sistemi educativi e formativi. Tali norme prevedono in particolare che i corsi di formazione professionale siano strutturati in modo da permettere: A. di arrivare a svolgere correttamente le mansioni proprie della figura professionale di riferimento, B. di ottenere un credito formativo nel caso di abbandono del corso o non superamento dell’esame finale, C. di ridurre il percorso formativo a corsisti in possesso di crediti formativi conseguiti attraverso la frequenza di altri corsi o la procedura di analisi dell’apprendimento non formale e informale. Questi tre obiettivi vengono raggiunti strutturando i corsi in unità didattiche autosufficienti, ciascuna delle quali è focalizzata sull’apprendimento di una mansione o di una delle attività che compongono una mansione.

I principali provvedimenti della Regione Lombardia che definiscono i 3 elementi del sistema sono i seguenti:

Elemento 1: Repertorio dei profili professionali
• DGR 8/6563/2008. Stabilisce fra l’altro le modalità di strutturazione dei profili professionali (pp.14-16).
• DD 8486/2008. Approva una prima serie di profili del repertorio professionale della Regione Lombardia (denominato Quadro Regionale degli Standard Professionali e riportato nell’allegato A) e i criteri per la sua realizzazione e aggiornamento (Standard Professionali – Linee guida. Allegato B)

Elemento 2: Procedura di analisi e validazione di conoscenze, capacità e prestazioni
• DGR 8/6563/2008. Stabilisce fra l’altro le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione dell’apprendimento non formale e informale ai fini dell’ottenimento di qualifiche professionali (pp.44-54).
• DD 3337/2010. Approva un modello per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e lo sperimenta su due figure professionali: formatore e giardiniere.

Elemento 3: Norme di raccordo coi sistemi educativi e formativi
• DGR 8/6563/2008. Stabilisce fra l’altro gli standard per le attività di Istruzione e Formazione Professionale (quella che in precedenza veniva denominata formazione professionale) e il loro raccordo col repertorio regionale dei profili professionali (pp.5-43).


3. Modalità operative del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali della Regione Lombardia

Al momento in cui scriviamo (20 maggio 2010), la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali non è ancora stata messa a regime ed è oggetto di una sperimentazione deliberata dal DD 3337/2010. Secondo il DD 3337/2010 la sperimentazione sarà svolta dal Politecnico di Milano su circa 10 persone appartenenti alle due figure del giardiniere o del formatore e dovrà concludersi entro giugno 2010.

La procedura di certificazione in fase di sperimentazione è articolata nei seguenti passaggi (vedi l’allegato 2 al DD 3337/2010, pp.2-6. D’ora in avanti, quando non specificato diversamente, tutti i rimandi alle pagine si riferiscono a tale allegato):

1. Presentazione della domanda

In questa fase il candidato presenta la domanda di certificazione accompagnata da un CV in formato europeo e un ‘cv esperienziale’ (p. 2) strutturato secondo un modello prestabilito che però nel dispositivo non è riportato (la p. 12 che doveva contenerlo è vuota e riporta la scritta ‘da inserire’). In questa fase il candidato può richiedere un colloquio orientativo per individuare le competenze su cui richiedere la certificazione e ottenere aiuto per compilare i due cv. La certificazione avviene per singole competenze, così può essere richiesta per un intero profilo professionale (cioè per tutte le competenze/mansioni previste) oppure solo per alcune.

2. Valutazione preliminare della domanda

Viene condotta attraverso la verifica della documentazione e della sua coerenza con la/e competenza/e da certificare. Tale verifica è fatta dal responsabile della certificazione. Se la verifica è positiva il candidato viene convocato per un colloquio dove gli vengono spiegate le modalità operative del processo di certificazione. Se la verifica è negativa il candidato viene indirizzato a un colloquio di orientamento per una migliore identificazione delle competenze di cui richiedere la certificazione.

3. Costruzione e consegna del portfolio delle evidenze

Il candidato deve individuare e descrivere ‘uno o più progetti/esperienze realizzate, nel cui ambito la competenza è stata esercitata e sviluppata’ (p.4). E’ necessario descrivere almeno 1 esperienza per ogni mansione di cui si chiede la certificazione. La descrizione deve essere fatta secondo un formato standard riportato all’allegato 3 (p.15) per scritto oppure videoregistrata (p.8). Con riferimento a ciascuna competenza, l’allegato 3 richiede le seguenti informazioni:

• Immagina di dover trasmettere questa competenza ad una persona che la vuole acquisire.
Spiegagli in che cosa consiste questa competenza
• Tu come l’hai acquisita? (corsi di formazione; autoformazione; esperienza sul campo etc.)
• Descrivi i contesti in cui l’hai esercitata (progetti, processi, attività) indicando anche tempi e durata.
• Descrivi brevemente l’esperienza più significativa
• Spiega se l’hai esercitata in attività individuali o di gruppo
• Con quale ruolo?
• Descrivi come organizzi le attività legate all’esercizio di tale competenza (pianificazione attività, individuazione priorità, etc.)
• Quali strumenti utilizzi?
• Quali sono i rischi che bisogna considerare?
• Quali criticità si possono verificare e come si gestiscono
• Quali sono gli errori che si potrebbero commettere e quali accorgimenti usare per prevenirli
• Come si può correggere l’errore commesso?

In realtà come si vede la maggior parte delle domande sono relative non a un singolo episodio/progetto, ma allo svolgimento della mansione in generale.

Oltre alla descrizione relativa a come svolge la mansione per cui richiede la certificazione, il candidato deve inoltre allegare una serie di evidenze (cioè documenti o prodotti del lavoro) che dimostrano l’effettivo esercizio delle competenze descritte. Descrizione ed evidenze vanno a costituire il portfolio delle evidenze del candidato. Nella costruzione del portfolio il candidato può farsi aiutare da un tutor (p.3).

4. Assessment

Nell’assessment sono coinvolti sia un esperto di settore nel ruolo di assessor (esperto di contenuto e di metodo, p.11) che il responsabile della certificazione (esperto di processo).

Se non già disponibili, assessor e responsabile della certificazione devono mettere a punto una serie di indicatori per ciascuna mansione. Tali indicatori costituiscono ‘i requisiti minimi o parametri in virtù dei quali si può stabilire il possesso di una data competenza.’ Gli indicatori guidano nella stesura del portfolio e nella costruzione delle prove (p.4). Il dispositivo rimanda per un esempio a un allegato 8 (p.4) che però non è presente nella versione del Decreto collocata in internet.

Dopo un primo esame dell’idoneità della documentazione presentata nel portfolio da parte del responsabile della certificazione inizia la fase di assessment vera e propria, che è articolata i due sotto fasi.

Nella prima viene valutato il portfolio secondo una griglia (riportata nell’allegato 4): per ogni evidenza può essere espresso uno dei seguenti punteggi: 1 = soddisfa completamente, 0,5 = soddisfa solo in parte, 0 = non soddisfa.

Nella seconda sotto fase si procede alla verifica in presenza verifica in presenza, ‘che potrà essere strutturata in modalità differenti (ad esempio colloquio con il candidato, prova pratica, prova scritta, test, ecc.). La scelta del tipo di assessment dipenderà dal tipo di competenza/e da certificare, ma anche dall’esito della valutazione sulla documentazione. Infatti, a fronte di possibili lacune, l’assessor potrà decidere eventuali approfondimenti con prove ad hoc. Anche nell’assessment in presenza l’assessor è tenuto ad utilizzare uno strumento attraverso il quale potrà articolare il suo giudizio in funzione di parametri oggettivi di valutazione’ (p.5). La prova o le prove in presenza vengono valutate attraverso una griglia (riportata nell’allegato 5) in cui per il colloquio orale vengono indicati i seguenti parametri di valutazione: ‘comprensione del problema, competenze metodologiche, competenze specifiche, padronanza linguaggio tecnico’. Le domande poste ai candidati vanno scritte e depositate presso gli uffici dei Servizi per il lavoro accreditati (p.9).Va attribuito un punteggio specifico per ogni competenza oggetto di valutazione, anche se non è indicato quali punteggi è possibile attribuire.

Nel caso in cui la certificazione abbia ad oggetto un intero profilo, tutte le competenze ad esso collegate devono risultare idonee. In caso contrario verranno certificate solo le competenze ritenute idonee, e il candidato dovrà ripetere il processo di certificazione per le altre.

5. Rilascio della certificazione (in caso di esito positivo) da parte del Servizio Per il Lavoro


4. Osservazioni

Il dispositivo è interessante, perché spiega abbastanza in dettaglio le modalità di assessment utilizzate.

Nonostante la sua brevità, l’allegato 2 del DD 3337/2010 che illustra il dispositivo è di difficile lettura perché scritto in maniera poco lineare e con vari errori e omissioni, ad esempio alcune informazioni importanti relative alle diverse fasi della procedura non sono collocate nei paragrafi dedicati a ciascuna fase ma in altre parti del testo (ad esempio l’indicazione che le domande al candidato vanno scritte e archiviate è contenuta a p.9 e non come sarebbe stato logico alla p.5 dove si spiega l’assessment; l’indicazione che la descrizione dell’esperienza relativa alla competenza può essere videoregistrata è a p.8 invece che a p.4 dove si spiega la costruzione del portfolio, etc.), alcuni allegati (i n.1, 7 e 8) mancano, a p. 4 il numero dell’allegato ‘Guida alla costruzione del portfolio’ è sbagliato (viene indicato come n.5 ma in realtà è il n.3), a p.5. si rinvia a un allegato senza indicarne il numero, a p.3 si richiama addirittura una nota redatta da tale Clementina ‘In questa fase il Responsabile della certificazione può essere coadiuvato da uno staff di segreteria (vedi nota Clementina)’ di cui niente è dato sapere.

La definizione di competenza contenuta nel DD 3337/2010 non corrisponde a quella ufficiale descritta in apertura di questo articolo utilizzata nel QRSP. In particolare nell’allegato 2, p.1 del DD 3337/2010 si dice che ‘il titolare di una macelleria ha, rispetto ad un dipendente del reparto macelleria di un supermercato, delle competenze ulteriori rispetto a quelle di tipo tecnico/specialistico (ad es. saper tagliare la carne, affilare i coltelli, ecc.)‘. In questo estratto vengono definite ‘competenze di tipo tecnico/specialistico’ una serie di attività ( ‘tagliare la carne’ e ‘affilare i coltelli’) che nel QRSP vengono invece definite ‘abilità’. Ad esempio, con riferimento al Banconiere di prodotti di macelleria, il QRSP indica come abilità ‘Applicare sistemi di affilatura degli strumenti da taglio alimentari’, ‘Applicare tecniche di disossatura carni’, ‘Applicare tecniche di macinatura carni’, etc. mentre le competenze individuate per il profilo sono ‘effettuare il rifornimento del banco alimentare’, ‘effettuare la vendita dei prodotti alimentari’ e ‘effettuare la preparazione delle carni per la vendita’.

Il formato di descrizione dei profili del DDRL 3337/2010 non corrisponde a quello ufficiale contenuto nel QRSP. Nei profili elencati nel DDRL 3337/2010 pp.18-21 compaiono le ‘attività’ che nel QRSP non sono presenti e che almeno in parte sono sovrapponibili alle ‘competenze’ del QRSP.

Al di là degli aspetti contingenti o di carattere terminologico, il dispositivo appare abbastanza ben strutturato.

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Bibliografia

Evangelista L. (2010a). Che cosa certifichiamo esattamente quando certifichiamo le competenze? 

Evangelista L. (2010b). Perché e come certificare l’apprendimento non formale e informale. 

Regione Lombardia (2008). Deliberazione Giunta Regionale 13 febbraio 2008, n. 8/6563. Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione Professionale (art. 22, c. 4, l.r. n. 19/2007).

Regione Lombardia (2008). Decreto Dirigenziale 30 luglio 2008, n.8486 Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia

Regione Lombardia (2010). Decreto Dirigenziale 1 aprile 2010, n.3337. Modello di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale. Attuazione guidata in due aree professionali.

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

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