La via sbagliata: sgravi contributivi alle assunzioni condizionati all’età

Leggo che, per incrementare l’occupazione dei giovani, il Governo sta pensando di dimezzare i contributi previdenziali pagati dalle imprese per tutti i nuovi assunti al di sotto dei 32 anni. La misura è riferita, credo, alle assunzioni post apprendistato, dal momento che per gli apprendisti i contributi sono ridotti in misura ancora maggiore.

Una misura simile è già in essere per l’assunzione degli over ’50.

Secondo me tali misure sono sbagliate. Da un punto di vista giuridico facilitazioni condizionate all’età ledono il principio di uguaglianza (articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani), e costituiscono una discriminazione basata sull’età, vietata all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Da un punto di vista concreto, le facilitazioni legate all’età non permettono di individuare coloro che ne hanno realmente bisogno: ad esempio l’impiegabilità di una ragazza di 24 anni che vive in una regione del sud, non ha esperienze di lavoro o tirocinio e ha frequentato solo la scuola dell’obbligo è assai diversa da quella di un neolaureato in ingegneria che vive al nord e ha fatto l’Erasmus. Nel primo caso lo sgravio può essere addirittura insufficiente per assicurare un impiego, nel secondo caso invece è superfluo e spreca soldi pubblici.

Un principio assai migliore, perché capace di selezionare meglio e personalizzare gli sgravi è quello del periodo di disoccupazione. Ad esempio l’entità dello sgravio potrebbe essere differenziata in maniera progressiva sulla base della durata della disoccupazione. Fatto 100 lo sgravio massimo concedibile, e considerando 5 anni il periodo massimo di disoccupazione preso a riferimento, ogni anno di disoccupazione potrebbe valere il 20% dello sgravio totale.

Chi si iscrive al centro per l’impiego per la prima volta (perché ha finito gli studi o perché ha cessato un’attività autonoma) potrebbe ottenere un’anzianità di disoccupazione convenzionale sulla base della sua impiegabilità stimata.

Fintanto che in Italia continua a prevalere il contratto nazionale di categoria, con livelli salariali non differenziati per regione, l’entità dello sgravio massimo potrebbe essere parametrata alle percentuali di disoccupazione di ogni regione (più alto in quelle dove la disoccupazione è maggiore).

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore © Leonardo Evangelista. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.