L’esercizio abusivo della professione di psicologo

Lo psicologo è una professione regolamentata

Come sappiamo in Italia alcune professioni, fra cui lo psicologo (nota 1), sono regolamentate per legge. Questo significa che per poterle svolgere è indispensabile ottenere una abilitazione e iscriversi a un albo la cui costituzione è prevista dalla legge.

L’albo è un registro pubblico di coloro che sono abilitati per legge allo svolgimento di una determinata professione.

Per ottenere l’abilitazione e iscriversi a tali albi sono necessari determinati requisiti, ad esempio per molte professioni regolamentate è necessario aver conseguito una determinata laurea, aver svolto un tirocinio e superato un esame di stato.

La legge punisce sia l’attribuirsi falsamente i titoli delle professioni regolamentate per legge (ad esempio dichiararsi psicologo senza esserlo, vedi art. Art. 498 codice penale Usurpazione di titoli o di onori, nota 2) sia svolgere le professioni regolamentate senza essere abilitati e iscritti ai relativi albi (ad esempio la somministrazione di test psicologici, vedi articolo 348 del codice penale Abusivo esercizio di una professione, nota 3).

Quali sono le attività riservate a psicologi

Durante i miei seminari per operatori di orientamento ogni tanto qualcuno mi chiede quali attività sono riservate agli psicologi e quali possono essere svolte anche persone che non sono psicologi.

La risposta non è immediata. La legge n.56 del 18 febbraio 1989 Ordinamento della professione di psicologo, dice semplicemente che (art.1) ‘la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ e ‘le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.’

Si tratta di una definizione generica, perché non dice quali siano gli ‘strumenti conoscitivi e di intervento’ né cosa significhi ‘sostegno in ambito psicologico’, ‘prevenzione’, ‘diagnosi’, ‘abilitazione-riabilitazione’.

Inoltre non è chiaro se le attività elencate nell’art.1 debbano intendersi come riservate ai soli psicologi o se invece possano essere svolte anche da altre figure, quando abilitate a farlo o addirittura senza che sia necessaria un’abilitazione.

Ad esempio credo sia difficile sostenere che le ‘attività di sperimentazione, ricerca e didattica’ negli ambiti descritti sopra siano riservate solo gli iscritti all’Ordine degli psicologi, in quanto costituiscono l’ambito professionale anche di psichiatri e neurologi. E ugualmente le attività di riabilitazione costituiscono lo specifico professionale anche dell’educatore professionale.

Master in Orientamento degli adulti
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Requisiti per  svolgere l’attività di psicoterapia

All’art.3, la legge 56/1989 stabilisce inoltre che ‘l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (…) presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti (…).

L’art.3, in maniera indiretta, stabilisce che ‘le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ previste all’art.1 per gli psicologi sono cosa diversa dalla psicoterapia, ma senza definire cos’è la psicoterapia e senza precisare quali sono le differenze, e che per poter svolgere attività di psicoterapia gli psicologi (e i medici) devono prima frequentare una apposita scuola di specializzazione quadriennale.

Chi valuta l’esercizio abusivo della professione di psicologo

In concreto la valutazione dell’esercizio abusivo della professione di psicologo (e dell’esercizio abusivo della psicoterapia) viene svolta caso per caso dal Giudice quando l’Ordine nazionale, gli Ordini regionali o singoli psicologi o cittadini segnalano casi di presunto abusivismo.

Negli anni passati le segnalazioni sono state molto poche, così sono molto poche le sentenze che spiegano in concreto cosa deve intendersi all’art.1 della legge 56/1989.

Qui di seguito ne riporto alcune. Anche se prima di pronunciarsi il Giudice considera cosa hanno deciso i suoi colleghi in casi simili, va evidenziato che ogni Giudice può decidere come meglio crede, perciò in futuro potrebbero esserci sentenze su casi simili che dicono cose diverse.

Una fonte ulteriore di indicazioni è data dall’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (Antitrust). L’Antitrust è una agenzia pubblica che interviene per rimuovere possibili ostacoli alla concorrenza e che è intervenuta in passato su alcuni punti del Codice Deontologico degli Psicologi.

Sentenza 1

Un non psicologo ha utilizzato la metodologia dell’Assessment Center per la valutazione del potenziale. Nel 2001 il Tribunale di Milano ha stabilito che ‘sebbene l’attività di ricerca o selezione del personale non sia di esclusiva pertinenza dello psicologo, laddove nell’ambito della stessa il “selezionatore” integri le informazioni riguardanti l’esperienza professionale dei candidati con un profilo psicologico compie atti tipici della professione di psicologo. Pertanto, se non è iscritto all’albo professionale incorre nel reato di esercizio abusivo della professione.’ La sentenza di primo grado è stata poi confermata nel 2004 dalla Corte d’Appello di Milano, che ha precisato che: “la diagnosi psicologica attraverso l’uso dei relativi strumenti conoscitivi è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell’articolo 1 L. 18.02.1989 n. 56” e poi dalla Corte di Cassazione nel giugno 2009 (?). Vedi un approfondimento http://www.opl.it/news/leggi.asp?ART_ID=3845

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Sentenza 2

Un ‘naturopata’ (cioè una persona che sostiene di poter curare malesseri fisici e psichici con metodi non tradizionali, quali ad esempio massaggi, cromoterapia, aromaterapia, etc.) ha svolto attività su problemi inerenti a stati emotivi (‘problematiche comportamentali’, ‘disagio di tipo emozionale’, ‘paura di essere abbandonata’, etc..). In particolare il naturopata conduceva colloqui focalizzandosi su stati d’animo e emotivi, sull’infanzia, sui sogni; faceva fare disegni e test; interpretava malesseri fisici come espressione di un problema psichico; dava spiegazioni dei disagi psicologici presentati dai pazienti e suggerimenti sui comportamenti da adottare. Con sentenza n. 422/2007 il Tribunale di Ravenna ha condannato il naturopata per esercizio abusivo della professione di psicologo (e di quella di medico, dal momento che prescriveva anche farmaci omeopatici). Il giudice ha riconosciuto che valutazioni, approfondimenti, indagini di natura prettamente psicologica costituiscono atti tipici della professione di psicologo e sono pertanto riservati a questa figura professionale. Secondo la sentenza, si ha esercizio abusivo della professione di psicologo in tutte le situazioni in cui non psicologi mettono in atto azioni che ‘hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche’. La sentenza può essere letta dal link http://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/sentenzaabela.pdf Un commento alla sentenza è reperibile dal link http://www.ordpsicologier.it/home.php?mItem=182&Lang=It&Item=abusivismo

Sentenza 3

Per vari anni le facoltà di medicina hanno attivato corsi di specializzazione in psicologia clinica aperti anche a medici. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4483/2007 ha confermato che i medici non possono specializzarsi in psicologia clinica, ma solo in psicoterapia, in quanto la psicologica clinica è una attività di competenza degli psicologi. E’ inoltre illegittimo che le facoltà di medicina attivino scuole di specializzazione in psicologia clinica. Secondo la sentenza, non è condivisibile la tesi della difesa che ha citato norme da cui ricava una sorta di principio espansivo della professione medica, alla quale afferirebbe qualsiasi contenuto professionale, in qualche modo assimilabile ai suoi contenuti tipici (inclusi quelli a contenuto psicologico), salva diversa disposizione espressa.

Sentenza 4

Una psicologa psicoterapeuta ha coinvolto un counselor in una terapia familiare. In particolare la psicologa svolgeva attività coi genitori e il counselor col figlio che aveva problemi di identità di genere. Nella sentenza (Tribunale di Milano, 2009), il Giudice ha ritenuto che il counseling è una attività diversa da quelle riservate allo psicologo. Cito dalla sentenza: ‘Dalla letteratura in materia si rileva che il counseling è ‘un’attività professionale basata su interventi di comunicazione interpersonale volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell’utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali e istituzionali’ (cfr Pietro Spagnulo in Ecomind) e che il counselor, secondo la definizione adottata dal CNEL e fornita dalla S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) è una ‘figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità’. (…) ‘Dalla letteratura in materia si rileva che le diversità tra psicoterapia e counseling nascono dal fatto che la prima opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente, mentre il secondo è centrato sulla ‘salutogenesi’ e volto alla prevenzione del disagio ed al recupero delle risorse necessarie per orientarsi in situazioni temporanee di difficoltà. Il cliente del counselor ha bisogno di un aiuto immediato per trovare sollievo in un momento difficile, mentre il paziente dello psicoterapeuta ha necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo, di riorganizzazione del suo sistema cognitivo/emotivo. Ne deriva che nel counseling è ben difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo, così come è avvenuto nella specie, poiché un intervento di questo tipo è normalmente caratteristico di una psicoterapia.’ E ancora: il counseling ‘pur riferendosi al campo del comportamento, delle relazioni e del disagio, è un’attività di orientamento psicologico sociale e personale avente la finalità di facilitare le capacità decisionali della persona e si occupa di compiti specifici in specifici ambiti sociali ed istituzionali e non si sostanzia, certo, in colloqui clinici, valutazioni di tali tipo o diagnosi.’ Il Giudice ha condannato il counselor per esercizio abusivo dell’attività di psicologo perché ha ritenuto che l’intervento del counselor era di tipo psicoterapeutico in quando A. condotto con ‘incontri numerosi e protratti nel tempo’ e B. svolto attraverso ’ valutazioni cliniche’ ‘colloqui assimilabili ai colloqui clinici’ e ‘perfino una diagnosi’. Ha inoltre condannato in solido la psicologa psicoterapeuta per aver favorito tale esercizio abusivo. La sentenza è stata accolta con soddisfazione da alcune associazioni di counseling e scontentato alcune associazioni di psicologi (ma non l’Ordine degli psicologi della Lombardia, che ha parlato di una sentenza che ‘tutela la nostra professione’) perché sembra considerare il counseling un’attività diversa da quelle riservate agli psicologi elencate dall’art.1 della legge 56/1989, cosa invece contestata da numerose associazioni e Ordini degli psicologi che ritengono che il counseling altro non sia che supporto psicologico e/o psicoterapia sotto altro nome. Leggendo la sentenza si ha l’impressione che il Giudice confonda l’attività dello psicologo con quella dello psicoterapeuta. Ad esempio il counseling viene in più punti confrontato con la psicoterapia e mai con le attività di ‘prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ riservate agli psicologi dall’art.1 della legge 56/1989, che il Giudice sembra ignorare completamente. Visti i numerosi richiami che fa all’esercizio della psicoterapia, il Giudice avrebbe dovuto condannare il counselor innanzitutto per esercizio abusivo dell’attività di psicoterapia e solo in subordine di quella di psicologo.

Sentenza 5

L’articolo 231 del Codice Deontologico degli Psicologi stabilisce che ‘Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.’

Nel 2010 il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia delibera ‘di voler ribadire l’applicabilità dell’art.21 del Codice Deontologico’ (delibera del 30/9/2010) e ‘la piena applicabilità in sede disciplinare dell’art.21 del Codice Deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione; l’importanza e la centralità dell’art.21, considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi; la necessità di mantenere riservato l’atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento fondamentale di prassi psicologica; la necessità di definire, in sede nazionale e in subordine regionale, gli atti tipici dello psicologo al fine di dirimere le questioni riguardanti la natura e gli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato’. (delibera del 28/10/2010). Le due delibere sono chiaramente riferite a quegli psicologi che insegnano tecniche di psicoterapia e tecniche di supporto psicologico in scuole che formano i cosiddetti counselors. Il Tribunale di Milano (vedi il punto successivo) afferma nella sentenza che (pag.10) ‘sottotesto e ragione delle due delibere è la riaffermazione del principio che non è corretto formare psicoterapeuti per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso, e contemporaneamente consentire la formazione e l’ingresso nel mercato dei cd. ‘counselors’ che tale percorso non rispettano’.

Nel 2011 una associazione che forma counselor più alcuni psicologi e altre associazioni che associano counselors impugnano le due delibere sostenendone l’illegittimità. Il Tribunale di Milano, con sentenza 10289/2011 stabilisce che le associazioni non sono legittimate a ricorrere contro l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Conferma poi (pagg. 9-10) la distinzione fra ‘insegnamento della conoscenza’ , questa possibile nei confronti anche di non psicologi, e ‘l’insegnamento dell’uso degli strumenti’ riservati alla professione di psicologo che invece è possibile solo nei confronti di psicologi e studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche. Secondo il Tribunale ‘l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art.9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo. Sarebbe davvero grave se si insegnasse a terzi l’uso degli strumenti conoscitivi, in un ambito professionale come quello riservato allo Psicologo che richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore, trattandosi della personalità di ciascun individuo e la necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo e di riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo. (…) Non può essere contestato che la difesa della qualità della professione degli psicologi si basa anche sul fatto che non deve essere divulgato l’uso degli strumenti conoscitivi, e cioè i test psicologici concretamente somministrati per non pregiudicarne la validità: il che costituisce il nucleo essenziale delle delibere impegnate, in conformità alla prescrizione del Codice Deontologico.’ Successivamente gli stessi soggetti ricorrono contro la sentenza in Corte d’Appello. La Corte d’Appello di Milano (Sezione I Civile, sentenza 58/2012 http://www.opl.it/media/news/sentenza II grado appello.pdf) stabilisce che gli appellanti non sono legittimati a ricorrere contro l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, senza entrare nel merito del contenuto dell’art.21 del Codice Deontologico.

Sentenze 6 e 7

Con sentenza 13020/2015 il TAR del Lazio ha cancellato Assocounseling dall’elenco delle associazioni di operatori che operano in attività non riconosciute tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. La sentenza ha stabilito che l’intervento sul disagio psichico di qualunque grado è competenza degli psicologi. Scarica la sentenza

Con sentenza sentenza n. 012732016 del 22-01-2019 il Consiglio di stato ha annullato la sentenza del TAR con l’argomentazione che il Ministero dello sviluppo economico, nel decidere l’inclusione nell’elenco delle associazioni di operatori che operano in attività non riconosciute, deve limitarsi a una semplice analisi di conformità formale dei documenti presentati, e non entrare nel merito delle attività effettivamente svolte dagli aderenti a ciascuna associazione. In questo articolo riporto un estratto della sentenza e ne commento il significato.

Una querela

Sul tema dell’esercizio abusivo della professione di psicologo vedi anche una querela, ben argomentata, nei confronti di una pedagogista clinica (non so se la querela è arrivata a sentenza). La pedagogista ha diagnosticato un disturbo da stress post traumatico in un minore, la cui responsabilità è stata attribuita al nonno, accusato di abuso sessuale, e a seguito di tale diagnosi il nonno è stato rinchiuso in carcere per 39 giorni.

Art.21 del Codice Deontologico degli Psicologi e Antitrust

Nel giugno del 1998, l’Antitrust ha stabilito che (proc. N. 1/316 del 22/6/1998 http://www.psicologiaecounseling.com/wp-content/uploads/2012/02/Art21_RispostaAGCM.pdf) l’art. 21 del Codice deontologico ‘potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova alcun sostegno in disposizioni legislative. Pertanto, è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici, la cui conoscenza da parte del pubblico potrebbe inficiarne la validità, o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla diffusione di conoscenze teoriche. Il Consiglio Nazionale si è impegnato a modificare in conformità al testo della circolare l’art. 21 del Codice deontologico, nella prossima occasione di revisione dello stesso.’ A oggi per quel che ne so il Consiglio Nazionale degli Psicologi non ha inviato la circolare né modificato l’art.21.

 La descrizione degli atti tipici degli psicologi

Come detto a inizio dell’articolo, le definizioni contenute nella legge 56/1989 non sono chiare. Solo di recente (2009) l’Ordine degli Psicologi ha avviato un lavoro di descrizione di tali definizioni, il cui primo risultato è il Parere sulla Diagnosi Psicologica e Psicopatologica http://www.psicologia.toscana.it/fileadmin/user_upload/Normativa/CNOP_-_Parere_diagnosi_psicologica_psicopatologica.pdf. Sul documento vedi anche un commento di Luigi D’Elia http://altrapsicologia.com/atti-tipici-o-atto-tipico/2009/11/.

Note

Nota 1: le professioni regolamentate dalla legge si dividono in protette e riconosciute. Le professioni protette sono quelle per cui è prevista la costituzione di un ordine professionale. Al momento sono 28, fra le quali: 1.Agronomi, Forestali, AF Junior, Zoonomi, Biotecnologi agrari 2.Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 3.Architetti e Architetti Junior 4.Biologi e Biologi Junior 5.Chimici e Chimici Junior 6.Geologi e Geologi Junior 7.Geometri e Geometri Laureati 8.Ingegneri e Ingegneri Junior 9.Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 10.Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 11.Tecnologi Alimentari 12.Infermieri Professionali 13.Medici Chirurghi 14.Medici Veterinari 15.Odontoiatri 16.Ostetriche 17.Psicologi e Psicologi Junior 18.Tecnici di radiologia medica 19.Farmacisti 20.Commercialisti (Dottori) 21.Avvocati 22.Ragionieri e Periti Commerciali 23.Consulenti del Lavoro 24.Consulenti in Proprietà Industriale 25. Giornalisti. Le professioni riconosciute sono quelle disciplinate dalla legge per le quali, tuttavia, si richiede solo l’iscrizione in Registri, Albi, Ruoli o Elenchi tenuti presso C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Cambi oppure dalle Autority di controllo quali CONSOB e ISVAP, senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine. Queste professioni sono le seguenti: 1.Agenti di Affari in Mediazione 2.Agenti di Assicurazione 3.Agenti e Rappresentanti di Commercio 4.Agenti in Attività Finanziaria 5.Mediatori Creditizi 6.Mediatori o Broker di Assicurazione 7.Periti Assicurativi 8.Promotori Finanziari 9.Revisori Contabili (Fonte: sito AEC Underwriting).

Nota 2: Art. 498 Codice penale. Usurpazione di titoli o di onori ‘Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato , ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, e’ punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli , decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.’

Nota 3: Art. 348 Codice penale. Abusivo esercizio di una professione ‘Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.’ Non ho idea se la tutela prevista dagli artt. 348 e 498 si applichi anche alle qualifiche professionali regionali.

 

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

2 risposte a “L’esercizio abusivo della professione di psicologo”

  1. Bell’articolo. Molto utile. Consiglio di integrarlo con la recente sentenza
    Cass. sent. n. 16562/2016.
    Grazie.

  2. sono d’accordo, che lo psicologo possa e debba fare lo psicologo per chi ne ha i requisiti previsti per legge. Tuttavia, se ci fosse l’abuso della professione di educatore metà o forse più degli psicologi sarebbero da processare. Del resto la coerenza in questo paese non esiste. Del resto la professione educativa è così complessa che molto spesso gli psicologi che arrivano a lavorare nei luoghi educativi combinano dei disastri per manifesta incapacità e per una dimensione culturale abbastanza povera.

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