Per anni ho aiutato i miei disoccupati a districarsi fra le insidie del mercato del lavoro, ed è con questo spirito che intervengo, come in questo caso, quando leggo notizie false sull’attività di counseling svolta da non psicologi. Le abilità di counseling ci interessano perché è utile usarle nei colloqui di orientamento.
Inizio da due dati di fatto:
- Il Ministero della salute ha di recente dichiarato che Il counseling può essere svolto solo da professioni regolamentate
Alla luce della dichiarazione del Ministero della salute, scuole e formatori di counseling dovrebbero ben mettere in guardia i partecipanti alle loro attività sul fatto che si stanno formando su un’attività abusiva che configura un illecito penale.
- Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 012732016 del 22-01-2019, con riferimento all’elenco delle associazioni non riconosciute tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (abbreviato in MISE) secondo quanto previsto dalla Legge 4-2013 sulle professioni non riconosciute ha affermato al punto 13 che:
Quindi gli uffici del MISE, secondo il dettato legislativo, non eseguono un effettivo e penetrante intervento valutativo sull’istanza presentata [dall’associazione che chiede l’inserimento nell’elenco], ma eseguono una mera attività di acclaramento circa la completezza documentale della domanda proposta dall’associazione, spingendosi non oltre la verifica circa la presenza di tutti i contenuti richiesti dalla l. 4/2013 nella domanda stessa, non potendo dunque indagare sulla reale applicazione di quanto dichiarato dall’associazione e dai suoi iscritti circa il tipo di attività svolta e gli adempimenti necessari per essere inserita nell’elenco.
Dunque l’accoglimento della richiesta di inclusione nell’elenco del MISE non ha alcun valore ‘autorizzativo’ all’esercizio di quella specifica professione né ha il valore di un ‘riconoscimento’ dell’utilità o legittimità della professione medesima. Per essere più chiaro, è possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco del MISE (a condizione che la documentazione richiesta sia completa) anche di professioni fantasiose quali da esempio l’Associazione dei Druidi di Odino, impegnati in pratiche magiche e sacrifici rituali. L’associazione avrà un proprio atto costitutivo, statuto, un comitato di gestione, un collegio dei probiviri, e potrà avere un codice di condotta, un sito internet, sede nazionale e regionali, una struttura che svolge periodiche attività formative (che so, sulla magia nera Irlandese), uno ‘sportello del cittadino’ a cui gli utilizzatori dei riti magici inefficaci potranno rivolgersi per doglianze. L’associazione potrà addirittura rilasciare ai propri iscritti un ‘certificato di conformità’. Ma tutta questa impalcatura non assicura di per sé che la professione sia ‘legittima’, ‘riconosciuta’, utile o che le pratiche magiche avranno successo.
Alla luce della pronunzia del Consiglio di Stato, le associazioni iscritte all’elenco del MISE dovrebbero guardarsi bene dal pubblicizzare l’iscrizione come un riconoscimento della loro professione.
Per anni, prima della legge 4 2013, alcune associazioni di counseling hanno venduto la loro formazione con l’affermazione, falsa, che i partecipanti avrebbero potuto iscriversi come professionisti in un albo tenuto dal CNEL.
Adesso la promozione dell’attività di counseling da parte di non psicologi prosegue con altre argomentazioni, ugualmente false. Ad esempio, sono capitato casualmente sulla pagina di un sito dedicato alla psicologia. Elenco gli errori più marchiani della pagina:
- Il titolo della pagina è: I professionisti della salute mentale: chi sono? E nel sottotitolo: Chiariamo una volta per tutte quali sono le differenze tra Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Coach e Counselor.
La notizia è falsa: coach, counselor e pedagogisti (anch’essi elencati nella pagina) non sono a nessun titolo ‘professionisti della salute mentale’.
- L’articolo prosegue affermando che: Figure professionali come coach e counselor sono riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
La notizia è falsa. Come spiegato all’inizio, l’iscrizione nell’elenco del MISE non implica un ‘riconoscimento’ della professione
- L’articolo afferma che per svolgere l’attività di coach o counselor Coach / Counselor siano necessari: corsi di formazione professionali riconosciuti, eventuale percorso universitario per supportare la professione e ancora: Per diventare counselor non serve una laurea ma è necessario seguire corsi di formazione specifici.
La notizia è falsa. Per svolgere l’attività di coach o counselor non c’è alcun percorso di studi obbligatorio. Chiunque può scrivere nel proprio biglietto da visita coach o counselor senza aver studiato alcunché.
- L’articolo afferma che Come il coach, anche quella del counselor è una figura professionale riconosciuta dal MISE così come disciplinato dalla legge 4/2013 che equipara le Associazioni di Categoria agli Ordini.
La notizia è falsa: il MISE non ‘riconosce’ figure professionali e la legge 4-2013 non ‘equipara’ le Associazioni di categoria agli ordini; le associazioni iscritte al MISE non sono ‘associazioni di categoria’.
- Riferendosi al coach, l’articolo afferma che Questa figura professionale è stata riconosciuta in Italia nel 2010.
La notizia è falsa. Il coach non è una figura professionale ‘riconosciuta’
- L’articolo afferma che Il counselor può essere d’aiuto a chi si trova in situazioni di difficoltà e incertezza, in caso di crisi coniugale o in generale nell’area del benessere mentale. Opera con strumenti diversi da uno psicoterapeuta e non ha competenze per affrontare psicopatologie. Non mancano counselor con vocazione sociale o che si offrono di portare “supporto” e ordine all’intero di un sistema familiare in forte crisi. Nota bene: il counselor non può fare diagnosi ne’ tanto meno curare o individuare psicopatologie. Ciò compete allo psicoterapeuta.
La legge 56/1989 riserva alcune delle attività (prevenzione, sostegno, abilitazione) elencate nell’articolo agli psicologi. Vedi l’art. 1 della legge 56/1989: La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Il trattamento delle ‘psicopatologie’ è invece riservato a medici, psicoterapeuti e psichiatri.
Leggi anche: L’esercizio abusivo della professione di psicologo.
Per imparare come gestire un colloquio di orientamento puoi seguire il mio corso La gestione del colloquio di orientamento e il Master in orientamento degli adulti. Vedi l’elenco dei miei corsi.
Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Leggi Informativa privacy, cookie policy e copyright.