L’attività professionale dello psicologo (aree di attività, codice deontologico, tariffa)

Questo articolo riporta una sintesi delle cose da ricordare in preparazione dell’esame di stato per psicologo. Il tema è quello delle regole per lo svolgimento dell’attività di psicologo.

Aree di attività e figure professionali

La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico ai fini di promuovere il benessere psicologico e far progredire le conoscenze sul comportamento umano. In particolare le sue attività comprendono (art.1 legge 56/1989):

  • 1. La prevenzione
  • 2. la diagnosi
  • 3. le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno
  • 4. sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambiti
  • 5. coordinamento iscritti sezione B dell’albo

rivolte alla persona / al gruppo / agli organismi sociali e alle comunità.

Svolgimento professione psicologo: iscrizione all’albo dopo laurea in psicologia e tirocinio

Svolgimento professione psicoterapeuta: corsi di specializzazione quadriennali riconosciuti riservati a laureati in psicologia o medicina e chirurgia.

Il DPR 328/2001 ha istituito le sezioni A e B dell’albo, i cui appartenenti sono al momento denominati (l.170/2003):

  • Psicologo (sez. A)
  • Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro / Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

Attività professionali dello psicologo

Per iscritti sez. A quelle previste dalla legge 56/1989

Per iscritti sez. B:

  • utilizzo di test e loro scoring /
  • didattica discipline psicologiche /
  • (dott. per contesti sociali): progettazione e esecuzione progetti formativi per migliorare crescita individuale, integrazione sociale, comunicazione, gestione dello stress e qualità della vita /
  • (dott. per contesti sociali): esecuzione di progetti rischio e sicurezza, orientamento, analisi bisogni formativi, selezione e valorizzazione risorse umane /
  • (dott. per servizi alla persona): esecuzione interventi riabilitazione per soggetti con disabilità e deficit /
  • (dott. per servizi alla persona): collaborazione con psicologo in interventi di vario tipo.

Vedi il nostro articolo sull’esercizio abusivo della professione di psicologo.

La legge 56/1989 Ordinamento della professione di psicologo

I principali articoli da ricordare sono i seguenti.

Articolo 1

Definisce quali sono le aree di attività dello psicologo

Articolo 2

Definisce i requisiti (laurea in psicologia, tirocinio, abilitazione per superamento esame di stato, iscrizione all’albo) per svolgere l’attività di psicologo

Articolo 4

Istituisce l’albo degli psicologi, riconducendo così la professione fra le professioni intellettuali previste dall’art.2226 del codice civile: ‘Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.’

Assoggetta lo psicologo al segreto professionale previsto dall’art.622 del codice penale. ‘Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto puo’ derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.’

Articolo 28

Prevede che sia il Consiglio nazionale dell’ordine a predisporre e aggiornare il codice deontologico (viene approvato per referendum) e le tariffe professionali massime (vengono approvate dai Ministri della giustizia e della sanità)

Articolo 26

Elenca le sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione max 1 anno, radiazione dall’albo) e prevede che contro i provvedimenti è possibile ricorso in tribunale

Articolo 27

Fissa le modalità del procedimento disciplinare: può essere avviato dal Consiglio regionale o provinciale in autonomia o a richiesta del Procuratore della repubblica, l’interessato deve essere sentito dall’Ordine con un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 33

Definisce i requisiti (laurea in psicologia o medicina, corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia) per svolgere psicoterapia

Master in Orientamento degli adulti
Master in Orientamento degli adulti

Sanzioni (art.26 legge 56/1989)

  • 1. avvertimento (cioè diffida a proseguire la condotta scorretta)
    2. censura (cioè biasimo)
  • 3. sospensione dall’esercizio professionale per max 1 anno
  • 4. radiazione

Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine (in autonomia o su richiesta della Procura della Repubblica) (art.27). L’accusa deve essere comunicata all’interessato e questi viene convocato davanti al Consiglio dell’Ordine con almeno 30 giorni di preavviso. Contro i provvedimenti del Consiglio è ammessa impugnazione davanti al Tribunale (art.17).

Il Codice deontologico

Il codice deontologico completa quanto previsto dall’art. 2229 del codice civile (‘Il potere disciplinare sugli iscritti è demandato alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato’ e dall’art.28 della legge 56/1989 (‘Ordinamento della professione di psicologo.

Il Consiglio nazionale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni: (…) c. predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all’approvazione per referendum degli stessi (…).’.

Il codice deontologico e illustra principi e norme di condotta nelle aree critiche dell’attività dello psicologo.

La versione è stata approvata (con referendum) nel 1997 e si compone di 5 sezioni (42 articoli):

  • I principi generali,
  • II rapporti con utenza e committenza,
  • III rapporti con colleghi,
  • IV rapporti con la società,
  • V norme di attuazione.

Il codice è stato strutturato secondo due criteri.

Per principi (la sezione I) e per interlocutori (sez. II, III, IV) secondo un’impostazione che ricorda la teoria ecologica di Bronfenbrenner.

In questo modo però uno stesso principio viene richiamato più volte in articoli diversi con un risultato complessivo poco organico che peraltro non facilita la memorizzazione.

La necessità di un codice deontologico è spiegata all’art 3. Lo psicologo interviene significativamente nella vita degli altri, per questo motivo deve evitare di utilizzare la sua influenza contraria agli interessi del cliente, identificato come il destinatario dell’intervento di sostegno psicologico o psicoterapia (art.4). I temi principali che ricorrono nei vari articoli sono i seguenti:

1. Qualità scientifica della prestazione. Artt. principali 5, 6, 7

  • 5, 7. utilizzo esclusivo di metodologie scientifiche
  • 6. autonomia intellettuale nella propria attività rispetto a condizioni di lavoro, strumenti utilizzati, rapporti con altre figure professionali, anche nella selezione del personale (art.19)
  • 5. mantiene un adeguato livello di preparazione
  • usa solo strumenti che padroneggia (5) e non li utilizza in modo improprio (25)
  • 22. non arreca danni agli utenti
  • evita di accettare incarichi (37) per i quali non ha competenza, in questi casi rimanda a colleghi o (26) in cui i propri problemi o conflitti oppure precedenti incarichi possano interferire
  • 27. interrompe attività che non portano miglioramento all’utente

2. Rispetto per la dignità dell’utente

(cioè non trattare l’utente come inferiore, ridurre la disparità originata dalla differenza di ruoli), riduzione sofferenze degli animali di laboratorio

2.A. Promozione dell’autonomia dell’utente Artt. principali 3, 4

  • 3, 4, 39. aiuto agli utenti a sviluppare autonomia nonché propri giudizi, opinioni e scelte

2.B. Svolgimento attività senza vantaggi indebiti Artt. principali 3, 28

  • 3. evita l’uso non appropriato della propria influenza ad esempio (22) per assicurare a sé o ad altri vantaggi indebiti. (8) non avalla col proprio titolo professionale attività ingannevoli
  • informa sulla durata verosimile del suo intervento e esplicita il suo compenso e all’inizio della prestazione (23), evita di svolgere attività extraprofessionali che possano portare vantaggi materiali dagli utenti diversi dal compenso pattuito (28). Sono vietati compensi diversi dal corrispettivo per prestazioni professionali (30)
  • 28. evita di svolgere attività professionale con persone con cui ha intrattenuto o intrattiene relazioni personali / affettive / sessuali e evita relazioni personali / affettive / sessuali con gli utenti; evita inoltre vantaggi personali da colleghi in supervisione e tirocinanti
  • rispetta la libertà di scelta dell’utente riguardo a professionisti (18) e strutture di cura e diagnosi (29) a cui rivolgersi

2. C. Svolgimento di attività solo dopo informazione e consenso dell’utente Artt. principali 4

  • 4. esplicita eventuali conflitti di interesse con utente e committente
  • 9, 14, 24, 32 ottiene un preliminare consenso informato da utenti e committenti in attività di ricerca, in attività coi gruppi, in attività individuali (per consenso informato si intende la volontà dichiarata di un utente a sottoporsi ad un trattamento psicologico, essendo prima stato informato di tutti gli aspetti principali del trattamento proposto, in particolare diagnosi, caratteristiche del trattamento, durata, rischi, benefici, costo, etc.) 9, 31 nel caso di attività con minori o interdetti ottiene il consenso informato da genitori o tutori
  • 23. concorda il compenso e informa su durata verosimile intervento all’inizio dell’intervento
  • 40. pubblicizza i propri servizi in maniera trasparente e veritiera

2.D. Riservatezza sui dati relativi all’utente Artt. principali 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17

  • 11. rispetto del segreto professionale (art.622 codice penale). Questo articolo vieta anche di fornire informazioni sui nomi degli utenti seguiti. In caso di relazioni scientifiche (16) e ricerca (9) tutela l’anonimato dell’utente.
  • deroga dal segreto professionale solo A. su autorizzazione dell’utente (ma prestando comunque attenzione alla sua tutela psicologica, 12), B. collaborazione con altri soggetti tenuti al segreto professionale (ma condividendo con loro il minimo indispensabile, 15), C. in caso di obbligo di referto o denuncia (13), D. per evitare pericolo di vita o di salute dell’utente o di altri (13). E. l’obbligo di testimonianza davanti al giudice non sussiste quando lo psicologo svolge la propria attività con tossicodipendenti in qualità di dipendente pubblico o di dipendente di enti convenzionati con enti pubblici (Art. 120.c. del D.P.R. 309/1990), né a nostro avviso, negli altri casi (vedi comma.1.d. dell’art. 200 del codice di procedura penale: sono esentati dall’obbligo di testimonianza (…) ‘gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale’.
  • 17. tutela la segretezza dei propri appunti, registrazioni, archivio, anche in caso di morte o impedimento e quando deve immagazzinare i dati dell’utente in ‘sistemi di documentazione’ (sistemi informatizzati?) gestiti da altri soggetti.

2.E. 10. Evita sofferenze ad animali

3. Fratellanza/sorellanza con colleghi, sia all’interno che verso l ’esterno della categoria

  • 20. promuove l’adesione ai principi deontologici
  • 33. sostiene autonomia intellettuale dei colleghi
  • 34. condivide i progressi delle proprie tecniche e conoscenze
  • 35. nel presentare ricerche, cita gli altri partecipanti e le fonti
  • 36. non dà pubblicamente giudizi negativi su colleghi, piuttosto informa l’Ordine
  • 37. rimanda ad altri colleghi i casi che non è in grado di trattare
  • 2, 38. evita condotte eccentriche che possano screditare la professione
  • 40. evita comportamenti scorretti per procacciarsi clientela
  • 40. ottiene il nulla osta dell’Ordine per la propria pubblicità (la mancata richiesta del nulla osta costituisce una mancanza equiparata all’intrattenere rapporti affettivi o sessuali con utenti)
  • 8. contrasta l’abusivismo e lo segnala all’Ordine
  • 21. evita di insegnare a esterni l’uso di strumenti psicologici

Linee guida per le attività di valutazione e selezione del personale

Nel 2005 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha approvato un documento che elenca le linee guida per le attività di valutazione e selezione del personale. Il documento sottolinea fra l’altro la necessità di:

  • 1. svolgere una analisi degli aspetti espliciti e impliciti della domanda del committente
  • 2. definire le caratteristiche del candidato ideale sulla base di una job analysis
  • 3. sottoporre tutti i candidati alle stesse prove e di utilizzare prove diverse in maniera integrata
  • 4. inserire nel report finale solo dati parziali riferiti al profilo invece che una diagnosi globale di personalità
  • 5. utilizzare test e prove attendibili e mirate alle caratteristiche del profilo

Linee Guida per le Prestazioni Psicologiche via Internet e a Distanza

(reperite sul sito dell’Ordine Nazionale Psicologi al 20 gennaio 2006)

Al momento le attività di psicodiagnostica e psicoterapeutica svolte via internet sono da svolgere con estrema cautela. In particolare

  • lo psicologo deve essere chiaramente identificabile e deve segnalare all’ordine il proprio sito
  • gli utilizzatori dei servizi vanno di norma identificati

Normativa sulla privacy

Il D. Lgs. 196/2003 tutela la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a terzi di dati personali. In particolare i dati personali possono essere utilizzati, trattati e conservati solo per gli scopi, per il tempo e con i modi autorizzati dall’interessato.

E’ allora opportuno far sottoscrivere al cliente, al momento del conferimento dell’incarico professionale, una dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati personali, inclusi quelli che la legge definisce ‘sensibili’ (razza o etnia, ad eventuali adesioni a partiti, organizzazioni a carattere religioso, politico, associazioni di categoria, nonché dati personali idonei a ricavare lo stato di salute e la vita sessuale del singolo, art.4).

Tariffa / aree di attività come risultano dalla tariffa (versione 2 febbraio 2002)

La tariffa professionale viene proposta dal Consiglio Nazionale e approvata dai Ministri della giustizia e della sanità (art.28 l.56/1989). Gli onorari indicati nella tariffa sono al netto di spese giustificate (art.1.) e rivalutati annualmente su base ISTAT (2). Nel dicembre 2006 sono state abolite le tariffe minime. Punti principali:

  • Gli onorari possono essere calcolati a percentuale sul valore dell’intervento (calcolato sulla base degli interessi su cui incide la prestazione) o a vacazione –cioè a tempo- (sulla basi di complessità, urgenza, situazione economica cliente, appartenenza a categorie con cui sono state stipulate convenzioni, competenza specifica dello psicologo) 3 e 4.
  • Le prestazioni più comuni sono indicate in una tabella e per ciascuna di esse è indicato il compenso massimo. Per gli onorari a tempo per prestazioni non indicate nella tabella è di 60 euro per ora o frazione di ora. Normalmente non si possono fatturare più di 8 ore al giorno.
  • Per prestazioni rese in condizioni di particolare disagio gli onorari possono essere aumentati fino al 40% (5). Per prestazioni rese fuori dallo studio è previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a piè di lista con una maggiorazione del 10% delle spese di soggiorno e del 15% delle spese di viaggio. Si applicano inoltre ulteriori maggiorazioni sulla base della distanza. 6
  • Attività in collegio: l’onorario unico viene aumentato del 40% per ogni professionista e suddiviso per il numero dei membri del collegio. Il coordinatore prende l’intero. 7
  • Se il cliente non si presenta all’appuntamento l’onorario può essere ridotto o non richiesto 3. In caso di interruzione dell’incarico lo psicologo ha diritto alle spese di preparazione dell’intervento 8
  • In caso di ‘manifesta sproporzione’ fra prestazione e onorario, su parere dell’Ordine, il compenso può essere abbassato, oppure aumentato fino a un max di 10 volte. 9

 

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. L’articolo rispecchia le opinioni dell’autore al momento dell’ultima modifica. Vedi le indicazioni relative a Informativa Privacy, cookie policy e Copyright.

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