Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento 2014

Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento 2014
Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento 2014

Nella seduta del 13 novembre 2014 la Conferenza Unificata Stato-regioni ha approvato il documento Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento.

Il documento segue le Linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente pubblicate nel novembre 2013.

E’ un documento importante perché, con un processo condiviso con tutti i principali soggetti che si occupano di orientamento in Italia, sono state classificate le principali attività di orientamento (ad esempio colloquio di consulenza, incontro informativo, auto-consultazione, etc.) e per alcune di esse sono stati definiti gli standard minimi, vale a dire la dotazione strumentale e logistica, la durata, le modalità di erogazione, i prodotti, le attività principali (aree di competenza), le conoscenze richieste agli operatori che le erogano.

E’ verosimile che tutte le normative regionali sui servizi di orientamento si adegueranno in futuro ai contenuti del documento.

Riporto di seguito la parte iniziale del documento. Per un commento leggi il mio articolo Una valutazione degli Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento.

Master in Orientamento degli adulti
Master in Orientamento degli adulti

Premessa

II presente documento si pone l’obiettivo di presentare una proposta di standard minimi delle prestazioni di orientamento erogate da strutture pubbliche e private e delle competenze professionali degli operatori, di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) dell’Accordo sull’Orientamento Permanente (20/12/2012 – rep. Atti n. 152/CU), d’ora in avanti Accordo.

Prima di entrare nel merito del documento, si e considerate fondamentale richiamare alcuni riferimenti e note metodologiche che ne hanno sorretto e sostenuto la stesura. In primis la definizione di orientamento, su cui si fonda l’articolazione del documento stesso, cosi come sancita nell’Accordo:

“processo a volto a facilitare  la conoscenza  di se, del contesto formativo,  occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed interagire con tali realtà, al fine  di favorire   lo  maturazione   e   lo  sviluppo   de/le   competenze   necessarie   per   pater   definire   o  ridefinire autonomamente  obiettivi personali  e professionali  aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative”

In seguito alla firma dell’Accordo, il 5/12/2013 è stato approvato dalla Conferenza Unificata il documento recante “Linee Guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”, a cura del Gruppo di Lavoro lnteristituzionale, di cui all’art. 4 dell’Accordo sopra richiamato. Le Linee Guida nazionali sull’orientamento fanno riferimento a cinque funzioni finalizzate alla realizzazione del diritto della persona all’orientamento lungo tutto ii corso della vita. Si riporta di seguito, in sintesi, la definizione delle cinque funzioni (per i dettagli si rimanda al documento ufficiale), sottolineando che tutte e cinque le funzioni rientrano nella responsabilità di ogni Soggetto/lstituzione competente:

  1. Educativa: indica le attività per lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli al processo di auto-orientamento della persona per favorirne ii benessere, l’adattabilità ai contesti, ii successo formative e la piena occupabili
  2. Informativa: riguarda le attività volte a sviluppare la capacita di attivazione della persona e di ampliamento, acquisizione e rielaborazione di conoscenze utili al raggiungimento di un obiettivo formativo/professionale specifico
  3. Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione: indica le attività di sostegno allo sviluppo da parte della persona di competenze e capacita di decisione e di controllo attivo sull’esperienza formativa e lavorativa in essere, al fine di prevenire rischi di insuccesso
  4. Consulenza orientativa: concerne le attività di sostegno alla progettualità personale nei momenti concreti di snodo della storia formativa e lavorativa e di promozione all’elaborazione di obiettivi all’interno di una prospettiva temporale allargata e in coerenza con aspetti salienti dell’identita personale e sociale
  5. Sistema: le funzioni e le attività dell’orientamento necessitano, inoltre, di essere supportate da funzioni di sistema, quali “assistenza tecnica”, “formazione operatori”, “promozione della qualità” e “ricerca e sviluppo” al fine di assicurare l’efficacia degli interventi

Le cinque funzioni si realizzano nell’ambito di una più ampia e trasversale macro-funzione orientativa a cui adempiono i sistemi, le strutture e le professionalità in essi operanti quando le loro attività concorrono allo sviluppo e al sostegno della progettualità degli individui con riferimento al proprio percorso scolastico, formative, socio-professionale. Alle cinque funzioni non corrispondono necessariamente, e secondo un rapporto  di  reciprocità,  servizi  nel senso  di “strutture  dedicate”  e/o  “profili”  professionali, nel senso di figure professionali specificamente o esclusivamente dedicate. E possibile, infatti, che in alcuni servizi siano erogate  solo  alcune funzioni  e, quindi, siano  presenti solo  alcune figure  professionali come del resto è possibile  che  in alcuni  contesti  organizzativi  una  stessa  figura  professionale  possa  svolgere  più di una funzione.

Per rendere maggiormente chiari i contenuti nel prosieguo del documento, si fornisce di seguito una breve descrizione  terminologica:

  • per funzione si intende un insieme di aree di attività (ADA) finalizzate ad uno scope omogeneo. In particolare, si definisce “funzione orientativa” (Pombeni,2003) la finalità cui adempie un sistema o una struttura quando le sue attività concorrono allo sviluppo ed al sostegno della progettualità degli individui con riferimento al proprio percorso scolastico, formative, socio-professionale. Le cinque funzioni declinate nelle Linee Guida sono attivabili da istituzioni/enti/strutture attraverso interventi e dispositivi di volta in volta maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone;
  • per standard si intende la soglia accettabile della prestazione a cui si uniforma ii soggetto produttore o erogatore, sia pubblico che private accreditato. Gli standard delle prestazioni dei servizi di orientamento, possono riguardare dimensioni diverse, ad esempio:

il tipo di azione orientativa (specifico intervento) che viene garantito al cittadino/utente e quali strumenti si rendono disponibili (le dimensioni della funzione orientativa, le aree di attività, gli obiettivi ai quali e mirata)

le modalità di erogazione dell’intervento  di orientamento  ovvero  come  viene realizzata  l’azione stessa, descrivendo le attività che si devono attuare nel corso del processo di erogazione;

le competenze minime indispensabili in capo agli orientatori, per attuare gli interventi di orientamento;

  • per servizio si intende un insieme di macro-aree di attività come classificate dai sistemi regionali e nelle quali si articola la funzione generale di orientamento per ciò che attiene all’erogazione degli interventi. Esse si differenziano secondo le azioni erogate (e quindi, delle competenze necessarie per erogarle);
  • per azione si intende uno specifico tipo di intervento, nel caso dell’orientamento  rivolto ad   individui, gruppi o specifici target. Le azioni orientative si differenziano secondo i diversi contesti nei quali hanno luogo (es. Scuola, Università, Centri per l’impiego) e le diverse funzioni orientative generali.

 

Occorre inoltre sottolineare la necessità di raccordo del presente documento con l’esito della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui si sta discutendo a livello nazionale a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Fornero al D.Lgs. 181/2000, che ha introdotto i LEP che devono essere erogati dai servizi per ii lavoro, nonché a seguito della legge delega sul lavoro che considera i LEP come criteri per l’esercizio della delega nella riforma dei servizi per il lavoro.

Ciò premesso ii documento è articolato in tre parti:

  1. la prima parte, introduttiva, è dedicata  al/a  descrizione  dei diversi contesti, identificati dalle    Linee guida,  legittimati  ad  offrire  servizi  di  orientamento  e  che  concorrono  a  determinare  ii   sistema nazionale;
  1. la seconda parte, specifica per ognuna delle cinque funzioni identificate dalle Linee Guida, è dedicata alla descrizione degli standard di qualità delle prestazioni. Le cinque funzioni sono declinate in:

-una  sezione  in  cui  sono  definiti  tutti  gli  indicatori  di  processo  (finalità,  obiettivi,  tipologia  di prestazioni  e  declinazione  in  specifiche  azioni, strumenti  utilizzabili,  destinatari  e  modalità  di accesso al servizio, risultati per il beneficiario). A tal proposito è indispensabile precisare che ii documento si propone di prevedere tutte le azioni possibili ma saranno poi gli organi competenti a scegliere quelle possibili, realizzabili e utili nello specifico contesto secondo i bisogni e le peculiarità locali

-una  sezione,  con  riferimento  alle  funzioni  “lnformativa”,  “Accompagnamento  a   specifiche esperienze  di transizione”  e “Consulenza  orientativa”, sintetizzata  in tabella,  in cui viene  presentata una  proposta  di  standard dei  servizi  relativamente  alla  dotazione  strumentale  e  logistica,  alla modalità di erogazione delle  prestazioni, agli output possibili e alle competenze  professionali degli operatori dedicati a tale funzione. A tale proposito c’è poi il problema della certificazione delle competenze degli orientatori. In relazione a chi già opera nel settore e necessario prevedere un dispositivo di riconoscimento delle funzioni/ certificazione delle competenze che tenga canto sia dell’esperienza lavorativa pregressa sia di specifici percorsi formativi dedicati. Per i nuovi ingressi sarà analogamente riconosciuta la competenza professionale, sempre attraverso dispositivi di certificazione ma sarà necessario prevedere due percorsi diversi.

  1. II documento si chiude con un terzo capitolo, trasversale alle diverse cinque funzioni identificate, sul/e attività di monitoraggio e valutazione dei servizi di orientamento.

Puoi scaricare tutto il documento dal link  Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento

Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Riproduzione riservata. Vedi le indicazioni relative al copyright.

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