Il concetto di offerta di lavoro congrua è di primaria importanza per l’applicazione dei meccanismi di condizionalità nella Naspi Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e del Rdc Reddito di cittadinanza. I meccanismi di condizionalità sono norme di legge che condizionano la concessione di sussidi o di altri benefici al disoccupato all’adozione da parte del disoccupato di determinati comportamenti.
Nello specifico, l’ottenimento di Naspi e Rdc è subordinato a una serie di comportamenti da parte dei beneficiari, fra cui l’accettazione di una proposta di lavoro congrua. Che cosa significa esattamente ‘congrua’?
Le caratteristiche dell’offerta di lavoro congrua sono definite:
- Per i percettori della Naspi, dal DM 10 aprile 2018 n.42
- Per i percettori del Rdc dal DM 10 aprile 2018 n.42 e dalla L.26/2019.
L’offerta di lavoro congrua per i percettori della Naspi
Secondo il DM 42-2018, è congrua quell’offerta che risponde alle seguenti caratteristiche:
1. Coerenza con le esperienze e competenze maturate (art.4)
La coerenza viene calcolata sulla base delle ADA che compongono la mansione professionale precedente ricoperto dal disoccupato. Il termine ADA sta per aree di attività; le aree di attività sono un modo per mappare le principali aree di attività di ogni profilo professionale.
Il livello di coerenza varia al variare della durata della disoccupazione, secondo la seguente tabella:
Come si vede, con l’allungarsi della disoccupazione le ADA considerate congrue aumentano di numero e così aumenta la distanza dell’occupazione che è ‘obbligatorio’ accettare rispetto a quella svolta in precedenza.
2. Tipologia contrattuale (art.5)
E’ considerata congrua quella offerta di lavoro che:
- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
L’offerta di lavoro deve inoltre contenere, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
- a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- b) i requisiti richiesti;
- c) il luogo e l’orario di lavoro;
- d) la tipologia contrattuale;
- e) la durata del contratto di lavoro;
- f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.
3. Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento (art.6)
La distanza viene considerata congrua con riferimento alla durata della disoccupazione. Sono presi in considerazione i kilometri dal domicilio o il tempo per raggiungere il luogo di lavoro con mezzi pubblici. Vedi la tabella al punto 5 al termine di questa sezione. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%.
4. Soglia della retribuzione offerta per i percettori di misure di sostegno al reddito (art.7)
Per chi riceve la Naspi, l’offerta di lavoro è congrua se l’entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, è superiore di almeno il 20 per cento dell’indennità percepita nell’ultimo mese precedente.
5. In sintesi
I vari parametri sono riassunti sinteticamente nella tabella qui sotto
6. Conseguenze del rifiuto di accettare una offerta di lavoro congrua
Secondo il DM 42/2018 la mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua comporta (vedi art.8) la perdita della Naspi e dello stato di disoccupazione (D.Lgs 150/2015).
L’offerta di lavoro congrua per i percettori del Rdc
Per i percettori del Rdc i criteri per la definizione dell’offerta di lavoro congrua sono gli stessi, con le seguenti eccezioni.
1. Diversi criteri di calcolo della distanza (art. 4 §9)
La distanza viene calcolata in maniera diversa, sulla base dei mesi di fruizione del Rdc e del numero progressivo di offerte congrue ricevute:
Nei primi 12 mesi della fruizione del Rdc:
- la prima offerta entro 100 km o 100 minuti con mezzi pubblici
- la seconda offerta entro 250 Km
- la terza offerta su tutto il territorio nazionale
Dopo 12 mesi:
- La prima e la seconda offerta entro 250 km
- la terza offerta su tutto il territorio nazionale
In caso di rinnovo del Rdc
- su tutto il territorio nazionale
Sono previsti criteri meno rigidi per nuclei familiari con persone disabili e con figli minori.
2. Diversa soglia della retribuzione del lavoro offerto (art.4 §9-bis)
Per i percettori del Rdc la retribuzione del lavoro offerto deve essere superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione. In pratica la retribuzione offerta deve essere superiore a 780 € + 10% = 858 € mensili.
3. Diverse conseguenze del rifiuto di accettare un’offerta congrua (art.7 § e)
Innanzitutto la sanzione scatta alla mancata accettazione della terza offerta congrua, con la sola eccezione del caso di rinnovo del Rdc, in cui la sanzione scatta al rifiuto della prima offerta congrua. La sanzione comporta la perdita del reddito di cittadinanza.
Efficacia del meccanismo di condizionalità basato sull’accettazione dell’offerta congrua
La sanzione basata sul rifiuto dell’offerta congrua è possibile solo se:
- l’impresa o l’agenzia per il lavoro interessata ad attivare un contratto di assunzione in somministrazione, a seguito dello svolgimento di un processo di selezione, formuli una proposta di assunzione a un beneficiario di Naspi o di Rdc
- l’impresa o l’agenzia per il lavoro comunichi al centro per l’impiego il diniego all’assunzione del beneficiario di Naspi o di Rdc.
Entrambi le condizioni appaiono di difficile realizzazione, per due motivi principali:
il beneficiario può volutamente svolgere le prove e i colloqui di selezione con un comportamento scostante o mostrandosi poco motivato, in modo da non farsi selezionare come la persona da assumere. Se il beneficiario si mostra scostante, può eventualmente ricevere una proposta di assunzione solo per mansioni elementari e/o in quei mercati locali del lavoro dove determinate figure professionali scarseggiano.
L’impresa o l’agenzia per il lavoro non hanno un incentivo a segnalare al centro per l’impiego il diniego all’assunzione del candidato individuato per l’assunzione. L’unico motivo per la segnalazione può essere una sorta di ritorsione verso il candidato per il tempo che ha fatto perdere.
Alla luce di queste considerazioni, l’efficacia del meccanismo dell’offerta congrua per scoraggiare comportamenti opportunistici nei percettori di sussidi (evitare di farsi assumere e mantenere il sussidio) appare limitata.
Sull’opportunità di preferire, nelle politiche attive, un approccio premiale piuttosto che uno punitivo vedi il mio articolo L’Orientatore e le politiche attive
Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Leggi Informativa privacy, cookie policy e copyright.