Quali sono le attività di orientamento previste nella Legge 26/2019, relativa al reddito di cittadinanza? Ricordiamo che per attività di orientamento intendiamo attività di informazione, consulenza, presa in carico volte a favorire l’inserimento e il miglioramento della propria vita professionale.
All’interno della L.26/2019 possiamo individuare due servizi che hanno caratteristiche di servizi di orientamento: il Patto per il lavoro (art.4 §7) e Il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro (art.9).
Il Patto per il lavoro
La fonte normativa del patto per il lavoro
Secondo l’art. 4 § 7:
I beneficiari [del reddito di cittadinanza] (…) non esclusi o esonerati dagli obblighi [connessi al ricevimento del Reddito di cittadinanza], stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 [si tratta dei soggetti privati accreditati per i sevizi al lavoro], un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b).
Gli obblighi dei beneficiari del reddito di cittadinanza
Il §8b stabilisce che i beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
- registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro
- svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
- sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
Le attività del Patto per il lavoro
Appare evidente che la definizione del Patto richiede:
- la ricostruzione delle pregresse esperienze di formazione e lavoro
- l’esplicitazione delle aspirazioni e vincoli personali
- una valutazione da parte dell’operatore dell’impiegabilità dell’utente
- una analisi delle conoscenze dell’utente relative alle tecniche di ricerca del lavoro e un eventuale controllo del curriculum vitae
- la definizione, concordata fra utente e operatore, di uno o più profili professionali obiettivo della ricerca di lavoro e eventualmente di attività di formazione, tirocinio, progetti utili alla collettività (ciò lavori socialmente utili organizzati dai comuni) volti ad aumentare l’impiegabilità
- la scelta congiunta operatore utente dei canali su cui condurre la ricerca di lavoro.
il colloquio per la stipula del Patto è così (in particolare per le attività svolte ai punti 4, 5 e 6) un colloquio di orientamento.
Una parte degli utenti conoscerà a sufficienza le tecniche di ricerca di lavoro e come preparare gli strumenti per la ricerca; quegli utenti che non li conoscono approfondiranno questi temi durante l’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro di cui all’art.9.
Un limite delle attività previste nel patto per il lavoro
Un punto da considerare è che non tutti i disoccupati hanno una occupabilità sufficiente per essere immediatamente impiegati. Se Occupabilità è bassa la ricerca di lavoro sarà probabilmente inefficace, ed è più opportuno che il disoccupato si dedichi ad attività di formazione o tirocinio per aumentarla.
Il § 7 tuttavia non prevede la possibilità che soggetti con scarsa occupabilità ma senza le condizioni di ‘particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro’ di cui all’art. 4 §5-quater (le ‘particolari criticità’ si riferiscono ad esempio a dipendenze da sostanze, disturbi psichici, o emarginazione sociale) possano evitare di condurre una ricerca di lavoro.
Il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro
La fonte normativa del servizio di assistenza intensiva
Secondo l’art.9 §1:
Al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR) (…) da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo [si tratta dei soggetti privati accreditati per i sevizi al lavoro].
Secondo il §2:
A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei centri per l’impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno (…).
Perciò i soggetti obbligati alla stipula del Patto per il lavoro sono obbligati anche all’utilizzo dell’assegno di ricollocazione. Inoltre il servizio è continuato nel tempo. Il numero delle attività (colloqui individuali ma eventualmente anche incontri in piccolo gruppo) dipende dall’importo dell’assegno di ricollocazione, che varia ‘in funzione del profilo personale di occupabilità’ (§1) e il cui importo deve essere deciso da ANPAL (§5).
Le attività del servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro
Secondo il §3:
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
- a) l’affiancamento di un tutor soggetto di cui al comma 1
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
- c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4;
- e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7;
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
La descrizione delle attività del servizio è poco dettagliata, tuttavia il fatto che si tratti di ‘assistenza intensiva alla ricerca di lavoro’ è sufficiente per classificare tale servizio come un servizio di orientamento.
Anche in questo caso vale quanto detto sopra sul fatto che non tutti i disoccupati hanno una impiegabilità sufficiente per essere immediatamente impiegati.
Differenze fra Patto per il lavoro e l’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro
Sia il Patto per il lavoro che l’attività di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro sono già presenti con caratteristiche molto simili o esattamente simili nel D.Lgs. 150/2015.
Il Patto per il lavoro può essere stipulato presso gli operatori privati accreditati per il lavoro solo in quelle Regioni che lo prevedano espressamente tramite un proprio provvedimento, mentre l’assegno di ricollocazione può essere speso presso gli operatori privati accreditati sic et simpliciter.
Il Patto per il lavoro va stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del Rdc (§7 coordinato con §5, 5-bis, 5-ter). L’assegno di ricollocazione viene ricevuto dal beneficiario ‘decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione’ del Rdc (art.4 §1) e la scelta del soggetto presso cui ottenere l’assistenza intensiva va fatta entro ulteriori 30 giorni (art.4 §2). Il soggetto erogatore del servizio di assistenza deve attivarsi entro 30 giorni dalla scelta (art.4 §2).
Il Patto per il lavoro viene stipulato con un solo incontro mentre l’assistenza intensiva alla ricerca di lavoro prevede più attività in un arco di 6 mesi, eventualmente prorogabili (art.9 §2)
Nel Patto per il lavoro il beneficiario del Rdc si impegna a una serie di obblighi (fare ricerca di lavoro, accettare di partecipare a talune attività formative o socialmente utili, accettare offerte di lavoro congrue). La ricerca di lavoro e la partecipazione al programma di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro sono rese obbligatorie dal Patto per il lavoro.
Vedi anche L’Orientatore e le politiche attive
Articolo contenuto sul sito www.orientamento.it. Autore Leonardo Evangelista. Leonardo Evangelista si occupa di orientamento dal 1993. Leggi Informativa privacy, cookie policy e copyright.